Se il fornitore UE risulta inattivo detrazione IVA da valutare caso per caso
Pubblicato il 01/12/17 08:30 [Doc.3985]
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Massima Giurisprudenziale Interpretativa - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
E contraria alla direttiva 2016/112/CE la normativa nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dellIVA perché loperatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura è stato dichiarato inattivo dallamministrazione tributaria di uno Stato membro, senza consentire che sia fornita la prova dellassenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.
Decisione: Sentenza nella Causa C-101/2016 - Corte di Giustizia UE
Classificazione: Commerciale, Tributario
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Massima interpretativa:
«La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dellimposta sul valore aggiunto con la motivazione che loperatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e limposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dallamministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dellassenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.»
Osservazioni.
La Corte UE (Europea) ha chiarito che lamministrazione finanziaria di uno Stato membro non può imporre controlli complessi e approfonditi ad un operazione economica riguardo un suo fornitore: in caso di parte IVA cessata, deve essere prevista la possibilità di provare lassenza di evasione da parte dellacquirente.
Giurisprudenza rilevante.
Nell'affrontare la questione, la Corte si rifà alle seguenti precedenti decisioni:
«Secondo una costante giurisprudenza, il principio fondamentale della neutralità dellIVA esige che la detrazione di tale imposta pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quandanche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (v. sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C?284/11, EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 luglio 2016, Astone, C?332/15, EU:C:2016:614, punto 45).
Tuttavia, una diversa soluzione può imporsi qualora linosservanza dei menzionati requisiti formali abbia leffetto di impedire che sia fornita la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali (v. sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C?284/11, EU:C:2012:458, punto 71, nonché del 28 luglio 2016, Astone, C?332/15, EU:C:2016:614, punto 46). Orbene, dagli atti di causa, e come rilevato dallavvocato generale ai paragrafi da 40 a 43 delle sue conclusioni, risulta che siffatta ipotesi non ricorre nel procedimento principale.
Del pari, secondo costante giurisprudenza, il diritto alla detrazione può essere negato qualora venga dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo. Infatti, la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112, e i singoli non possono avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle norme del diritto dellUnione (v. sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C?80/11 e C?142/11, EU:C:2012:373, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).»
Disposizioni rilevanti.
DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto
Vigente al: 27-11-2017
Permalink al Testo Integrale
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