Se l'uso della barca è personale l'inerenza va di certo alla deriva
Pubblicato il 09/12/17 05:29 [Doc.3996]
di Redazione IL CASO.it


I giudici regionali fiorentini hanno ribadito che, ai fini del riconoscimento della deduzione delle spese di rappresentanza della società, il requisito va sottoposto a rigorosa verifica

La Ctr di Firenze, con la sentenza n. 2424/11/2017 del 17 novembre scorso, ha accolto le doglianze del Fisco relative al riconoscimento, in primo grado, del requisito dell'inerenza (ex articolo 108 Tuir) alle spese sostenute per il noleggio di un'imbarcazione da diporto, qualificate dalla società come spese di rappresentanza ma finalizzate, in concreto, per lo più al godimento familiare di detto bene.

La controversia in Ctp
Una società farmaceutica si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, contestando gli avvisi di accertamento ai fini Ires e Irap, scaturenti dal mancato riconoscimento dell'inerenza di costi sostenuti dalla stessa, quali spese di rappresentanza, per il noleggio di un'imbarcazione da diporto.
La società lamentava, in particolare, la lesione del principio di “inerenza generica”, previsto per tali tipologie di spese, evidenziando come non potesse escludersi a priori che sull'imbarcazione venissero ospitate personalità di rilievo e, per tale via, che la società ne beneficiasse in termini di promozione e relazioni commerciali.
La Ctp, nonostante la puntuale esposizione, da parte dell'ufficio, delle ragioni a sostegno dell'attività impositiva, accoglieva i ricorsi.

L'appello dell'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia delle entrate, quindi, chiedeva ai giudici d'appello di rimeditare l'applicazione, nel caso in esame, del concetto di inerenza delle spese di rappresentanza e della ripartizione del relativo onere probatorio, oltre che del valore da attribuire alla circostanza della mera disponibilità del bene.
In proposito, l'ufficio evidenziava:
come l'imbarcazione venisse in concreto noleggiata o dal rappresentante legale della società o da altra persona fisica, sempre appartenente alla compagine sociale
che l'equipaggio di bordo riferiva che la barca di lusso era principalmente adibita all'uso della famiglia e solo occasionalmente ospitava soggetti con interessi lavorativi comuni
che a bordo dell'imbarcazione vi erano effetti personali riferibili alla famiglia del rappresentante legale della ricorrente che, assieme ad altre circostanze fattuali, erano idonei a farne presumere un uso personale.
La sentenza dei giudici toscani
La Ctr del capoluogo toscano accoglie l'appello dell'ufficio, ritenendo che – nel caso – trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 108 e 109 del Tuir, atteso che le spese di rappresentanza non possono essere computate quali spese forfetarie.

La Commissione, in proposito, richiama, oltre alle modifiche normative apportate all'articolo 108 del Tuir dalla legge finanziaria per il 2008, anche costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “sono inerenti all'impresa le spese che oggettivamente appaiono funzionali” e congrue “allo svolgimento dell'attività produttiva secondo una valutazione non formale ma sostanziale” delle stesse.
In buona sostanza, i giudici qualificano come necessaria – dal punto di vista fattuale – un'idonea relazione tra l'attività di impresa e tali spese; sotto il profilo giuridico, ritengono imprescindibile una lettura congiunta degli articoli 108 e 109 del Tuir, laddove quest'ultima norma richiama il principio di inerenza mentre l'articolo 108 prevede la modalità di calcolo della relativa deduzione.

Ne consegue, a parere della Ctr, che l'astratta affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui “il noleggio di per sè, a prescindere dall'effettiva organizzazione di soggiorni per ospiti di interesse in relazione al business aziendale, costituisce una spesa di rappresentanza perfettamente legittima” non può condividersi, in quanto smentita dalle circostanze fattuali richiamate dall'ufficio, nonché dalla stessa dichiarazione confessoria di un socio della società, il quale – nell'invitare un ospite – si premurava di conoscere esattamente le date della sua permanenza, al fine di poter riservare per sè l'imbarcazione nei periodi precedenti e successivi rispetto a tale visita.

Ulteriori osservazioni
Le spese di rappresentanza si qualificano come oneri sostenuti dall'impresa per offrire al pubblico un'immagine positiva di sé e della propria attività in termini di floridezza ed efficienza: queste sono caratterizzate dalla gratuità, intesa come mancanza di un corrispettivo, da parte dei destinatari.
Ma, in ogni caso, rimane imprescindibile il rispetto del principio di inerenza, che assume un ruolo fondamentale nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.

Nello specifico, la prassi e la normativa di riferimento chiariscono che rispettano il requisito dell'inerenza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi se “effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni” (articolo 1, comma 1 Dm 19 novembre 2008 e circolare 34/2009).

Il principio di inerenza, si badi bene, appare indispensabile al fine di evitare che determinate spese, attinenti maggiormente alla sfera personale dell'imprenditore rispetto a quella dell'attività, vengano portate in deduzione.

Nel caso concreto, con l'acclarato utilizzo di un'imbarcazione da diporto pressoché completamente per finalità personali e solo occasionalmente per ospitare personalità di rilievo, è venuta meno quella necessaria interrelazione tra il costo e “l'attività” produttiva di ricavi, necessaria affinché il costo possa ritenersi deducibile.
Martino Verrengia
pubblicato Venerdì 1 Dicembre 2017


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