Risoluzione bancaria: cessione all'ente ponte e diritti risarcitori derivanti da comportamenti antecedenti la cessione
Pubblicato il 07/12/17 00:00 [Doc.4003]
di Redazione IL CASO.it


Massima a cura dell'Avv. Franco Benassi

Titoli azionari - Risarcimento del danno derivante dal pregiudizio subito dagli investitori aderenti all'aumento di capitale offerto in opzione sulla base di un prospetto inveritiero - Obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari in riferimento ai diritti patrimoniali e amministrativi in essi incorporati - Distinzione

L'obbligo al risarcimento del danno derivante dal pregiudizio subito dagli investitori aderenti all'aumento di capitale offerto in opzione sulla base di un prospetto inveritiero è diverso e distinto da quelli gravanti sull'emittente i titoli azionari in riferimento ai diritti patrimoniali e amministrativi in essi incorporati.


Banche - Risoluzione - Cessione all'ente ponte - Passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione

Nel caso in cui la cessione all'ente ponte dell'azienda bancaria in risoluzione preveda il trasferimento di "tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione", in mancanza di espressa esclusione, nella cessione devono intendersi ricomprese anche le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione.


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