Istanza di fallimento di super società di fatto e autorizzazione del giudice delegato
Pubblicato il 11/12/17 00:00 [Doc.4014]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Estensione ai soci illimitatamente responsabili - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Fattispecie in tema di super società di fatto

L'istanza di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili implica lo svolgimento da parte del curatore di attività a carattere contenzioso che presuppone l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 25 l.fall.

[Nel caso di specie, l'istanza aveva ad oggetto la richiesta di accertamento dell'esistenza e della insolvenza della super società di fatto occulta tra la società a responsabilità limitata già dichiarata fallita, persone fisiche ed altra società.]

(Massima a cura di Franco Benassi)

Tribunale Roma, 26 luglio 2017. Pres. La Malfa. Rel. Ienzi.
Premesso che il Fallimento A. s.r.l., in persona del curatore dott. A.M., ha presentato un ricorso chiedendo di “ai sensi e per gli effetti dell'art. 147, comma 5, l.f., accertare l'esistenza e l'insolvenza della supersocietà di fatto occulta irregolare che ha concretamente gestito l'attività alberghiera denominata “Hotel B.” e alla quale hanno partecipato – quali socie occulte illimitatamente responsabili, unitamente ad A. s.r.l., già fallita – la Hotel B. s.a.s., il sig. L.B., la sig.ra L.C. e il sig. M.B. e conseguentemente dichiararne il fallimento in estensione;
rilevato che il ricorso è stato presentato senza la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato;
ritenuto che tale autorizzazione è necessaria in quanto, stante l'abrogazione del fallimento d'ufficio, il procedimento di estensione del fallimento assume carattere contenzioso e quindi sottoposto alla regola di cui all'art. 25 l.f. (Cass. N. 10732/2013);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che preso atto di un precedente in senso contrario della Cassazione (sent. n. 12947/2014), le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, 18/7/2017.


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