Il concordato è in continuità aziendale per il fatto oggettivo della prosecuzione dell'attività
Pubblicato il 11/12/17 00:00 [Doc.4017]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini - 9 novembre 2017 - Est. pres. Talia

Elemento qualificante del concordato in continuità - con conseguente applicazione, oltre che della disciplina generale di cui agli artt. 160 ss. L. Fall., dello statuto tipico di cui agli art. 186 bis ss. - e', secondo l'orientamento condiviso dal Collegio che appare peraltro in linea con i principi fissati n ella legge 19 ottobre 2017 n. 155, di "Delega al Governo per la riforma delle discipline dalla crisi di impresa e dell'insolvenza", l'elemento ‘oggettivo' della previsione, nella proposta concordataria, della prosecuzione dell'attività di impresa, vuoi direttamente da parte del debitore, vuoi attraverso il meccanismo dell'affitto di azienda, finalizzato alla successiva cessione all'affittuaria o anche alla retrocessione al debitore dell'impresa risanata, o ancora, come pure testualmente previsto “attraverso il conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione" (in tal senso Tribunale di Rimini 1° dicembre 2016, su www.ilcaso.it; Tribunale di Como 9 febbraio 2017, in www.ilfallimentarista.it)


© Riproduzione Riservata