Mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC e improcedibilità del ricorso per Cassazione: alcune riflessioni critiche sulla giurisprudenza di legittimità - di Daniela Muradore
Pubblicato il 14/12/17 12:12 [Doc.4032]
di ProcessoCivileTelematico.it


Con la recente sentenza n. 17450/2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità di un ricorso in ragione del deposito di una mera copia della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, priva dell'attestazione di conformità richiesta dall' art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. La notifica della sentenza impugnata era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
La decisione, che ha destato molte preoccupazioni nel mondo forense, ha affrontato sia la questione delle modalità mediante le quali il destinatario può fornire la prova su supporto cartaceo del perfezionamento di una notifica a mezzo PEC, sia la questione delle conseguenze in caso di mancanza dell'attestazione.
La soluzione individuata dalla Corte, fondata su un'interpretazione estensiva (o analogica) dell'art. 9, L. n. 53/1994, suscita molte perplessità per le drastiche conseguenze sul ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, che appaiono poco compatibili con la Costituzione, la CEDU e la Carta di Nizza.

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