Rilascio di passaporto in favore di minore, istanza del genitore affidatario in via esclusiva e autorizzazione del Giudice Tutelare
Pubblicato il 20/12/17 08:13 [Doc.4039]
di Redazione IL CASO.it


Rilascio di passaporto in favore di minore – Istanza presentata da genitore cui il minore sia affidato in via esclusiva – Autorizzazione del Giudice Tutelare – Necessità - Esclusione

Deve ritenersi inammissibile, in quanto non necessaria, l’istanza di rilascio di passaporto in favore di minore che venga richiesta al Giudice Tutelare da parte del genitore cui il minore sia stato affidato in via esclusiva e ciò in quanto egli è direttamente legittimato a richiederla alla competente Questura senza necessità né di autorizzazione da parte dell’A.G. né del consenso dell’altro genitore, in virtù di quanto stabilito dall’art. 3 lett. b della legge n. 1185/1967.


Tribunale di Mantova
Il giudice tutelare dott. Luigi Pagliuca,
letta l’istanza depositata in data 1.12.17 da B. O. e volta ad ottenere l’autorizzazione al rinnovo del passaporto a favore della figlia minorenne M. R. (nata a B. il 28.12.2005), figlia anche di R. G. ed affidata in via esclusiva alla madre con provvedimento del Tribunale di Mantova in data 27.2.2014;

rilevato che ai sensi dell’art. 3, lett. a) legge 1185/67 per il rilascio del passaporto a favore di minore sottoposto alla responsabilità genitoriale è, in generale, necessario l’assenso di entrambi i genitori, in mancanza del quale è necessario ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare;

rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 3, lett. b) della stessa legge l'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria quando il richiedente “sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio” ipotesi nella quale – quindi – il passaporto potrà essere rilasciato a fronte della semplice richiesta del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, senza che siano necessari anche l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice tutelare;

rilevato che ai sensi dell’art. 337quater, c. 3 cc “il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi”;

ritenuto, quindi, che il genitore esclusivo affidatario del figlio, in quanto appunto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sullo stesso, ai sensi dell’art. 3 lett. b) sopra richiamato abbia titolo per richiedere ed ottenere il rilascio del passaporto a favore del figlio medesimo, senza dover richiedere a tal fine anche l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice tutelare. Ciò salvo solo il caso in cui, ai sensi dell’art. 337 quater, c. 3 cc (nella parte in cui fa salva ogni diversa disposizione del giudice) il giudice che abbia disposto l’affido esclusivo non abbia espressamente previsto che, in relazione al rilascio del passaporto, permanga l’esercizio congiunto della responsabilità in capo ad entrambi genitori;

rilevato che nella fattispecie con provvedimento del Tribunale di Mantova in data 27.2.14 la figlia R. M. è stata affidata in via esclusiva alla madre B. O. senza limitazioni di sorta in ordine al potere della madre affidataria di richiedere nel suo interesse il rilascio del passaporto;

ritenuto, quindi, che nel caso di specie il passaporto a favore della minore R. M. debba essere rilasciato a semplice richiesta della sola madre B. O., senza che a tal fine sia necessario anche l’assenso del padre R. G., né l’autorizzazione del giudice tutelare;

ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto, in quanto nella fattispecie non necessaria
PQM
Dichiara l’inammissibilità dell’istanza, dando atto che sussistono i presupposti per rilasciare il passaporto a favore della minore R. M. a semplice richiesta della sola madre B. O. affidataria esclusiva della minore, senza che a tal fine sia necessario anche l’assenso del padre R. G., né l’autorizzazione del giudice tutelare;
Si comunichi alla ricorrente
Mantova, 12.12.2017
Il Giudice tutelare
Dott. Luigi Pagliuca


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