Non cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini usura e clausole di deroga alla disciplina legale della fideiussione
Pubblicato il 19/12/17 00:00 [Doc.4050]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Velletri, 19 dicembre 2017, n. 3501, sentenza – Est. Francesca Aratari

Contratti bancari – Usura – Calcolo - Sommatoria interessi corrispettivi e moratori – Esclusione.

Il tasso degli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratti bancari – Garanzie – Fideiussione – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura – Fideiussore amministratore della debitrice – Esclusione.

La mancata richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o comunque la ricopriva al momento del rilascio della fideiussione (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratti bancari – Garanzie – Fideiussione – Deroga alle azioni del creditore verso il debitore principale entro sei mesi – Validità.

E’ valida ed efficace, perché rientrante nella disponibilità delle parti, la clausola contenuta in una fideiussione secondo la quale “i diritti derivanti all’azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino s totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata