Al coniuge in buona fede spetta una congrua indennità di cui all’art. 129 bis c.c. nel caso di matrimonio nullo per un vizio concernente la psiche dell’altro coniuge
Pubblicato il 29/12/17 22:57 [Doc.4076]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’ Avv. Francesco Indelli

Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. Domanda riconvenzionale per il riconoscimento della responsabilità del coniuge in mala fede. Riconoscimento del diritto ad ottenere una congrua indennità. - Accoglimento.

Deve essere riconosciuta una congrua indennità, ex art. 129 bis c.c., al coniuge in buona fede allorquando la nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico per un vizio concernente la psiche di uno dei coniuge non può essere ritenuta imputabile all’altro coniuge atteso che quest’ultimo al momento del matrimonio era in buona fede. (riproduzione riservata)


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