Omessa indicazione del valore: incostituzionale la sanzione dell'inammissibilità del ricorso previdenziale
Pubblicato il 03/01/18 00:00 [Doc.4088]
di Redazione IL CASO.it


Processo civile - Giudizi per prestazioni previdenziali - Indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio - Omissione - Sanzione dell'inammissibilità del ricorso - Irragionevolezza - Incostituzionalità

L'eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta la manifesta irragionevolezza dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo periodo («A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo»), il quale, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona con l'inammissibilità del ricorso l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo.


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