Il 'divorzio privato' non ricade nell'ambito di applicazione della cooperazione giudiziaria civile europea
Pubblicato il 03/01/18 05:00 [Doc.4089]
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Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 20 dicembre 2017 - causa C-372/16, Soha Sahyouni contro Raja Mamisch (Pres. Rrel., . Silva de Lapuerta)

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 - COOPERAZIONE RAFFORZATA NEL SETTORE DELLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE - RICONOSCIMENTO DI UN DIVORZIO DI NATURA PRIVATA PRONUNCIATO DA UN'ISTANZA RELIGIOSA IN UNO STATO TERZO - SFERA DI APPLICAZIONE DI DETTO REGOLAMENTO

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento (dalla motivazione: diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l'adozione del regolamento Roma III, la possibilita? di pronunciare divorzi senza l'intervento di un'autorita? statale. Tuttavia, l'inclusione dei divorzi privati nell'ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe un riassetto che ricade nella competenza del solo legislatore dell'Unione". In tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo)


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