Inefficienza della casella PEC del destinatario e notificazione in cancelleria
Pubblicato il 08/01/18 00:01 [Doc.4106]
di Redazione IL CASO.it


Notificazione a mezzo PEC - Omessa notificazione imputabile al destinatario - mancata verifica dell'efficienza degli strumenti previsti dal d.m. 44/2011 - Notifica mediante deposito in cancelleria

Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza.


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