Sovraindebitamento - L'O.C.C. competente alla nomina del gestore è solo quello che ha sede effettiva e principale nel circondario del Tribunale competente
Pubblicato il 12/01/18 08:39 [Doc.4123]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 19 ottobre 2017 - est. pres. Talia

A norma dell'art. 7 primo comma l. 27 gennaio 2012 n.3, l'organismo di composizione della crisi di cui all'art. 15 è quello che ha sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell' art. 9 primo comma l. 3/2012, con ciò espressamente indicando il legislatore un unico e specifico criterio di collegamento ai fini dell' individuazione della competenza territoriale di detto organismo.

(Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile - per difetto di valida attestazione - la domanda di accesso alla procedura di Sovraindebitamento presentata al Tribunale di Rimini e corredata da attestazione del professionista nominato dall'O.C.C. Romagna, sul presupposto che l' O.C.C. Romagna, con sede effettiva in Forlì e sedi secondarie in Rimini, Ravenna, Ferrara, "integra una struttura con unica base decisionale, situata appunto in Forlì e dunque ricadente nell'ambito territoriale del Tribunale di Forlì, e non già un' associazione di più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna una propria autonomia e collegate, in forma consorziata, solo a determinati fini di tipo meramente gestionale e amministrativo")


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