Obbligo del rinvio pregiudiziale anche se la norma è stata valutata costituzionale
Pubblicato il 13/01/18 09:05 [Doc.4126]
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Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 20 dicembre 2017, C-322/16 - Global Starnet Ltd (Pres., R. Silva de Lapuerta, rel. S. Rodin)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE - ART. 267 TFUE - RINVIO PREGIUDIZIALE DI INTERPRETAZIONE - GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA - OBBLIGO DI RINVIO NEL CASO IN CUI VI SIA STATA UNA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELLO STESSO GIUDIZIO - PERMANENZA DELL'OBBLIGO

L'articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell'Unione.


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