Sul termine entro cui il giudice deve rilevare l'improcedibilità
Pubblicato il 15/01/18 00:00 [Doc.4132]
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Trib Palermo, sez. I civ., 27 maggio 2017 (Est. Michele Ruvolo)

MEDIAZIONE - TERMINE PER RILEVARE LA IMPROCEDIBILITÀ - CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 183 COMMA VI C.P.C. - SUSSISTE

In base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 28/10, l'improcedibilità? per omesso esperimento del tentativo di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; il concetto di prima udienza deve essere letto non in relazione alla sua configurazione formale ma a quella sostanziale, ossia a quella di udienza ex art. 183 c.p.c., con la conseguenza che il rilievo d'ufficio può? essere effettuato, nel caso in cui la prima udienza si sia articolata, formalmente, in piu? udienze, anche dopo la prima (sul punto cfr., per casi analoghi Cass. (ord.) 19410/2010 e 1167/2007), ma comunque fino al momento in cui il giudice puo? porre alle parti, ex art. 183, comma 4, c.p.c., le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Ecco che, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o ammessi i mezzi istruttori, non puo? piu? effettuarsi il rilievo officioso dell'improcedibilita?

ORDINANZA
letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/05/2016 ;
visto che parte attrice ha citato “…”, “il …” e “…”;
rilevato la …., intervenendo volontariamente, ha eccepito la nullita? assoluta ed insanabile della vocatio in ius de “il ….”, che non avrebbe personalita? giuridica;
visto che … s.r.l. ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, spettando la legittimazione in questione ad altro soggetto;
visto che parte attrice ha ammesso di non avere espletato la procedura di mediazione, che nel caso di specie e? obbligatoria ex lege (trattandosi di asserita diffamazione tramite mezzi di pubblicita?);
rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 28/10, l'improcedibilita? deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ritenuto che sembra preferibile configurare il concetto di prima udienza non in relazione alla sua configurazione formale ma a quella sostanziale, ossia a quella di udienza ex art. 183 c.p.c., con la conseguenza che il rilievo d'ufficio puo? essere effettuato, nel caso in cui la prima udienza si sia articolata, formalmente, in piu? udienze, anche dopo la prima (sul punto cfr., per casi analoghi Cass. (ord.) 19410/2010 e 1167/2007), ma comunque fino al momento in cui il giudice puo? porre alle parti, ex art. 183, comma 4, c.p.c., le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Ecco che, concessi i termini ex art.
183, comma 6, c.p.c. o ammessi i mezzi istruttori, non puo? piu? effettuarsi il rilievo officioso dell'improcedibilita?;
ritenuto, quindi, che, prima di concedere i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., occorre verificare se sussista l'eccepita nullita? assoluta ed insanabile della vocatio in ius e la dedotta carenza di legittimazione passiva, in modo da potere verificare se e chi inviare in mediazione prima della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
considerato opportuno concedere alle parti termine per note sulle citate questioni afferenti la nullita? assoluta ed insanabile della vocatio in ius e la dedotta carenza di legittimazione passiva;
PQM
concede alle parti termine per note sulle questioni sopra indicate fino al … e fissa per la decisione sulle sole questioni attinenti l'eccepita nullita? assoluta ed insanabile della vocatio in ius e la dedotta carenza di legittimazione passiva l'udienza del giorno


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