Esecuzione immobiliare individuale su beni del fallito e riconoscimento della prededuzione all'attività dei professionisti
Pubblicato il 16/01/18 00:00 [Doc.4136]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv.Giuseppe de Filippo

Tribunale di Aosta, 25 ottobre 2017, Giudice dell'Esecuzione dott. Giuseppe de Filippo

Esecuzione immobiliare individuale su beni del fallito ex art 41 T.U.B. - Concorso formale ex art. 52 l.f.- Riconoscimento del rango prededucibile per spese di giustizia ex art. 2770 c.c. all'attività dei professionisti che abbiano custodito/stimato/venduto il bene, a titolo di compenso per l'attività svolta, e per le spese sostenute dal creditore pignorante - Assegnazione in sede di esecuzione individuale dei crediti prededucibili - Ipotesi di intervento del curatore nella procedura esecutiva immobiliare, una volta compiuta la liquidazione, in sede di distribuzione del ricavato e necessità dell'assistenza legale - Rigetto liquidazione spese legali di intervento del legale della procedura

In linea generale il potere liquidatorio degli immobili gravati da mutuo ipotecario fondiario spettante al curatore può tranquillamente coesistere con l'esecuzione individuale sui beni ipotecati del fallito intrapresa dall'istituto di credito fondiario in forza dell'art. 41 T.U..B. ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita.

In base all'art. 52 l.f.,, vige il principio dell'esclusività del concorso formale, il quale comporta il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali (II comma) compresi quei crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51 (III comma) come il credito di natura fondiaria ex art. 41 TUB.

In ipotesi di esecuzione individuale sui beni ipotecati del fallito intrapresa dall'istituto di credito fondiario ex art. 41 T.U.B., la provvisoria assegnazione delle somme ricavate dalla vendita può riguardare non solo il creditore fondiario in forza dell'espressa previsione di legge di cui al richiamato art. 41, comma 2 T.U.B., ma anche la natura prededucibile ed il rango privilegiato che assumono le spese ex art. 2770 c.c. sostenute dal creditore pignorante ed il compenso dei professionisti che abbiano custodito/stimato/venduto il bene, in quanto si tratta di soggetti che hanno posto in essere degli atti- pignoramento, pubblicità, vendita- e quindi hanno contribuito a conservare alla massa attiva fallimentare quel bene che senza la loro attività avrebbe potuto essere distolto (tra l'altro, le predette spese troverebbero in sede fallimentare il loro naturale sbocco nel procedimento ex art 111 bis comma I e III l.f.).

Qualora la liquidazione avvenga in sede esecutiva individuale, il curatore può partecipare alla stessa, ivi intervenendo: i) per far valere eventuali diritti prioritari su quelli ipotecari della banca procedente; ii) perchè gli sia attribuito quanto rimane della vendita; nel primo caso il curatore chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata facendo valere i diritti prioritari sull'ipoteca dei creditori insinuati al passivo (che non possono agire in via esecutiva) e, pertanto, egli effettua un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale, che non può prescindere dall'assistenza di un legale; nel secondo caso egli partecipa soltanto per ricevere ciò che rimane e che comunque va attribuito al fallimento indipendentemente dalla richiesta del curatore, giacchè, avendo lui la disponibilità dei beni fallimentari a lui va restituito il surplus che eccede la soddisfazione dei creditori esecutanti (non ritenendo necessaria la presenza del curatore all'interno della procedura esecutiva individuale in quanto il professionista delegato ben potrà disporre dell'eventuale residuo a favore del fallimento attenendosi al chiaro dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 41 T.U.B., l'intervento della curatela, se effettuato, non dovrà essere svolto in senso tecnico sicchè non sarà necessaria l'assistenza di un legale)
Le spese legali di intervento, quest'ultimo operato dalla curatela fallimentare nella fase di distribuzione della somma ricavata dalla vendita effettuata dal professionista delegato, non debbano essere liquidate perché di nessuna utilità alla massa dei creditori.


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