L' "approvazione" dell'estratto conto non preclude la ripetizione di attribuzioni patrimoniali prive di causa
Pubblicato il 15/01/18 00:00 [Doc.4137]
di Redazione IL CASO.it


Massima a cura di Alberto Mager

Contratti bancari - Conto corrente di corrispondenza - Erronea annotazione in conto - Duplice scritturazione a credito del cliente - Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Sussistenza - "Approvazione" dell’estratto conto - Decorso del termine di cui all'art. 1832, comma 2°, c.c. - Preclusione dell’azione di ripetizione - Esclusione.

Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell'azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall'art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti.


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