Prescrizione, distinzione tra atti di pagamento e ripristinatori e onere di indicazione dei singoli pagamenti
Pubblicato il 22/01/18 00:00 [Doc.4162]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara

Corte d'Appello di L'Aquila del 17.01.2018 - Giudice Relatore Dott.ssa Carla Ciofani - Presidente Dott. Giuseppe Iannaccone

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti correttamente - Rigetto dell'appello avanzato dalla Banca.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata. In mancanza di un valido contratto di conto corrente con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.


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