Gratuità del mutuo in caso di usurarietà pattizia del tasso di mora e sospensione dell'esecuzione
Pubblicato il 25/01/18 00:00 [Doc.4174]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Dario Nardone e Giuseppe Baldassarre.

Tasso di mora usurario - non debenza di alcun interesse - illegittima la maggiorazione del 2,1% del tasso di mora - sospensione dell'esecuzione se alla data della risoluzione o del precetto non v'è morosità in linea capitale - sussiste

Qualora il tasso di mora pattuito sia di poco inferiore al tasso soglia vigente al momento pattizio, dovendosi tener conto di tutte le voci di costo del rapporto come prescrive l'art. 644 c.p., si rende necessario, in sede istruttoria del giudizio di merito a cognizione piena, accertare l'incidenza di tali costi sul TAEG contrattuale, oltre all'incidenza, sul computo del tasso effettivo, dell'interesse di mora da pagare non solo sulle rate insolute, ma anche sul capitale residuo in caso di inadempimento.

Non può condividersi il criterio invocato dalla banca che, nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora, invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia, modificato nel 2011.

Come anche confermato da Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l'usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.

In tal caso, se alla data di comunicazione della risoluzione del mutuo ovvero di notifica dell'atto di precetto quanto complessivamente versato dal mutuatario estingue il debito in linea capitale, la morosità non sussiste e l'esecuzione va sospesa ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c., attesa anche la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. 22033/2011)


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