Nullita' della carta di credito revolving in assenza di forma scritta del contratto
Pubblicato il 24/01/18 07:05 [Doc.4175]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Luca Basciani, Ester Volpe

Tribunale civile di Chieti - Sezione Distaccata di Ortona, Sentenza n. 230 del 17 Novembre 2017 - G.U.: Dott. Marcello Cozzolino

Nullita' della carta di credito revolving in assenza di forma scritta del contratto ex art. 117, comma 3 t.u.b. - Obbligo di restituzione a carico del cliente delle sole somme utilizzate e degli interessi legali - Illegittimita' della iscrizione in crif del nominativo del cliente in assenza del preavviso da parte della banca ex artt. 4/comma vii codice deontologico e 125/comma 3 t.u.b.

Deve essere dichiarata nulla la carta di credito c.d. revolving in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). A seguito della declaratoria di nullità del contratto, restano privi di causa i rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti, con la conseguenza che sussiste l'obbligo a carico del cliente/consumatore di restituire alla banca la sorte capitale utilizzata, maggiorata dei soli interessi legali.

E' illegittima l'iscrizione del nominativo del cliente a sofferenza in CRIF, in assenza della notifica al medesimo del preavviso di cui agli artt. 4/comma VII del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi e 125 del T.U.B.. E', altresì, illegittima l'iscrizione a sofferenza in assenza di qualsiasi valutazione del carattere episodico e quantitativamente irrisorio dell'esposizione del debitore nei confronti del partecipante.


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