Concordato preventivo, fusione societaria e tutela dei creditori delle società partecipanti
Pubblicato il 29/01/18 00:00 [Doc.4183]
di Redazione IL CASO.it


Massime a cura di Franco Benassi

Fusione societaria - Potenziale pregiudizio per i creditori delle società partecipanti
La fusione societaria può pregiudicare la posizione dei creditori delle società partecipanti perché, attuata la fusione, tutti concorrono sull'unico patrimonio risultante dalla fusione.

Concordato preventivo - Fusione societaria - Tutela dei creditori - Opposizione
La tutela dei creditori partecipanti alla fusione è presidiata dallo strumento dell'opposizione di cui all'art. 2503 c.c., posto che il regime giuridico attualmente vigente non contempla (a differenza di quanto previsto nella legge delega per la riforma organica della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che, nell'ipotesi in cui il piano di concordato preventivo si fondi su un'operazione di fusione societaria, l'opposizione dei creditori possa essere proposta unicamente nella sede ove si svolge il controllo giudiziale della domanda concordataria.

Concordato preventivo - Fusione societaria - Tutela dei creditori - Opposizione
Nel caso di concordato preventivo che si fondi su un'operazione di fusione societaria e la domanda di concordato sia presentata da una soltanto delle società, la relazione di attestazione deve prendere in considerazione anche la posizione delle altre società partecipanti alla fusione, il cui atteggiamento può influire sulla fattibilità del piano.

Concordato preventivo - Fusione societaria - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari - Operatività in relazione alle società partecipanti alla fusione
Nel caso di concordato preventivo che si fondi su un'operazione di fusione societaria e la domanda di concordato sia presentata da una soltanto delle società, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 168 l.fall. opera solo in relazione alla società che abbia presentato ricorso per concordato.


© Riproduzione Riservata