Procedure competitive nel concordato: il perimetro applicativo definito dagli artt. 163-bis e 182 l.fall.
Pubblicato il 29/01/18 16:19 [Doc.4199]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione e massime a cura dell'avv. Astorre Mancini, Studio Legale Associato avv.ti Tentoni, Mancini & Riccio di Rimini

TRIBUNALE DI RIMINI 9 NOVEMBRE 2017 - est. pres. Talia.

Concordato preventivo - Fase anteriore all'ammissione alla procedura - Proposta negoziale proveniente dal terzo - Preventivo esperimento della procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall. - Necessità di ricorso alla procedura competitiva ex art. 182 l. fall. dopo l'omologazione del concordato - Esclusione - Condizioni

In relazione ai rapporti con l'art. 182 l. fall. ed al perimetro applicativo della disposizione di cui all'art. 163 bis l.fall. - considerato l'apparente sovrapposti delle relative discipline riguardanti le liquidazioni in ambito concordatario - si è chiarito che l'art. 163 bis l. fall. trova applicazione alle cessioni, all'affitto di aziende, nonché - come nella presente fattispecie - ai contratti che prevedono la futura cessione dei beni, da stipularsi nella fase in cui il concordato è ancora in corso, prima dell'omologazione, esclusa la necessità che dopo l'omologazione sia necessaria l'avvio di una ulteriore ed analoga procedura competitiva ex. art. 182 l. fall., in relazione alla particolare natura dell'atto da autorizzare.
In particolare, in relazione alla peculiarità del contratto o dei rapporti negoziali collegati da avviare nella fase anteriore all'omologa del concordato, si è osservato che non dovrebbe più applicarsi nella fase esecutiva la disciplina dell'art. 182 l. fall. che costituirebbe in sostanza una mera duplicazione di attività già svolte in una fase precedente della medesima procedura.

(Il provvedimento si segnala per aver affrontato il tema dell'ambito di applicazione delle norme che impongono le procedure competitive nella fase di liquidazione concordataria. In particolare, viene indagato il rapporto tra l'art. 163 bis fall. - che prevede la procedura competitiva (anche) nella fase anteriore all'ammissione al concordato, atteso il richiamo all'art. 161 settimo comma l. fall. -, e l'art. 182 fall., che prescrive l'esperimento delle procedure competitive nella fase successiva all'omologazione.
In sostanza, afferma il Tribunale, non va escluso a priori la possibilità che, in relazione al particolare atto soggetto ad autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall., la procedura competitiva vada esperita esclusivamente nella fase di autorizzazione prima dell'ammissione alla procedura, e non anche dopo l'omologa del concordato, ciò malgrado l'espressa previsione del quinto comma dell'art. 182 l. fall. per cui "alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili".
Nel caso di specie, un soggetto aveva formulato alla società concordataria una proposta negoziale avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto oneroso di opzione per l'acquisto di uno stabilimento industriale, prevedente il versamento di un corrispettivo mensile per 24 mesi a fronte del diritto di acquistare il bene al termine del biennio, a prezzo predeterminato.
Il Tribunale di Rimini, pur negando per ragioni di merito l'autorizzazione alla stipula ex art. 161 settimo comma l. fall., nondimeno ha riconosciuto che la sottoscrizione del contratto oneroso di opzione - da autorizzare in ipotesi previa procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall. - avrebbe comportato un vincolo per la società concordataria destinato a condizionare la fase successiva all'omologa del concordato, per cui non appariva ragionevole sottoporre post omologa la vendita dello stabilimento industriale - in ipotesi di positivo esercizio del diritto di opzione da parte del titolare del diritto - all'ulteriore esperimento delle procedure competitive ex art. 182 l. fall.
La pronuncia sembra così recepire i contributi della dottrina più recente che ha delineato il perimetro applicativo delle citate disposizioni di legge (si veda in tal senso il contributo del prof. Stefano Ambrosini, "Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria", Torino, giugno 2017).


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