Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita
Pubblicato il 07/02/18 09:00 [Doc.4224]
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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

La presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non costituisce per sé una denuncia a proprio carico, ma solo una comunicazione a fini tributari, per cui l'omessa dichiarazione costituisce - in presenza dei relativi presupposti - violazione dell'art. 5 Decreto Legistativo n. 74/2000.

Decisione: Sentenza n. 53137/2018 Cassazione Penale - Sezione III

Classificazione: Penale, Tributario

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Massima:
Stante la oramai incontestata e riconosciuta tassabilità dei proventi illeciti anche a livello normativo, è connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di diritto processuale penale "nemo tenetur se detegere", in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale.

Osservazioni.
La Suprema Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, evidenzia che l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000 non comporta alcuna violazione del principio "nemo tenetur se detegere", in quanto la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non è diper sé una denuncia a proprio carico.

Giurisprudenza rilevante.
Cass. 37107/2017
Cass. 9746/2014
Cass. 38085/2012
Cass. 20032/2011
Cass. 42160/2010
Cass. 8252/2010
Cass. 7411/2009

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 06-02-2018

Art. 5 - Omessa dichiarazione
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Permalink al Testo Integrale: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74!vig=


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