Responsabilità dell'intermediario per l'inadeguata informazione sul rischio dell'operazione
Pubblicato il 14/02/18 00:00 [Doc.4248]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione: Avv. Massimo Melpignano

Operazioni finanziarie - Acquisto di titoli ad alto rischio - Obblighi informativi dell'intermediario - Prova - Onere a carico dell'intermediario - Dichiarazione del cliente contenuta in modulo prestampato - Validità: esclusione - Presunzione di conoscenza del rischio - Basata su elevato rendimento del titolo - Esclusione

La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

L'operato della banca o dell'intermediario finanziario nell'evidenziare l'eventuale non adeguatezza dell'operazione deve essere altamente professionale, prudente e diligente. E spetta all'intermediario, nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Non soddisfano gli obblighi informativi il semplice rifiuto del cliente di fornire informazioni, documentato attraverso la semplice "spunta" dell'apposita voce apposta sul contratto quadro precompilato, né la preventiva deduzione secondo cui l'elevato rendimento del titolo sarebbe già di per sé indicativo dell'elevata rischiosità dell'investimento.


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