Consorzio Patti Chiari: obblighi informativi nei confronti della comunità degli investitori in ordine al mancato rimborso ed alla variazione del prezzo
Pubblicato il 25/04/15 08:27 [Doc.426]
di Redazione IL CASO.it


Consorzio Patti Chiari: obblighi informativi nei confronti della comunità degli investitori in ordine al mancato rimborso ed alla variazione del prezzo


Tribunale di Padova, 23 aprile 2015. Giudice Maria Antonia Maiolino.

Consorzio Patti Chiari - Formazione dell'elenco dei titoli - Dichiarazione del Consorzio in ordine all'aggiornamento dell'elenco - Obbligo di aggiornamento quotidiano e di informazione degli investitori - Promessa effettuata dal Consorzio alla comunità degli investitori

Le dichiarazioni rese dall’ente Consorzio Patti Chiari sia in sede di indicazione del proprio oggetto sociale sia soprattutto con specifico riferimento al prospetto dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento sono tali da generare un’obbligazione in capo al consorzio medesimo. Qualora, infatti, CPC affermi che “l’elenco viene aggiornato quotidianamente per verificare se un titolo ha perso anche solo uno dei requisiti fondamentali”, l'affermazione comporta l’obbligo di aggiornare l’elenco quotidianamente e di rendere edotti gli investitori di eventuali modifiche all’elenco secondo lo schema descritto alla successiva pag. 25 dell'opuscolo ove si parla di: aumento del rischio modesto, comunicazione nell’estratto conto successivo, aumento del rischio rilevante, comunicazione entro 2 giorni.
In tale situazione, si configura, infatti, una promessa effettuata dal consorzio alla comunità degli investitori che scelgano per i propri impieghi titoli inseriti nel citato elenco espressamente richiamato in ciascun ordine di investimento; si configura, quindi, l’assunzione di un impegno continuativo durante l’investimento in termini di informazione ma anche in termini di condotta specifica aventi ad oggetto l'aggiornamento dell’elenco e l'avviso agli investitori nell'ipotesi di aumento del rischio. Detto impegno, ai sensi dell’art. 1989 c.c., è rivolto a persone indeterminate che vengano a trovarsi nella specifica situazione descritta nella promessa medesima di avere impiegato i propri denari in titoli inseriti nell’elenco dei titoli a basso rischio e rendimento. L’assunzione dell’obbligo in capo al CPC prescinde, quindi, dall’adesione dei singoli beneficiari della promessa (gli investitori), che concludono l’unico contratto bilaterale configurabile nella fattispecie concreta con la banca intermediaria.


Consorzio Patti Chiari - Informazione contenuta nell'opuscolo - Assunzione dell'obbligo di garanzia in ordine al valore dell'investimento per quanto attiene al mancato rimborso e la riduzione di valore dei titoli

Le articolate (per quanto divulgative) precisazioni esposte nell’opuscolo messo a disposizione degli investitori dal Consorzio Patti Chiari conducono a delineare in capo al primo il ruolo di garante in ordine al valore dell’investimento sotto due distinti profili: garanzia dal mancato rimborso del titolo alla scadenza (quindi garanzia resa assicurando il mantenimento nell’elenco di soli titoli con rating non inferiore a "A-") nonché garanzia dal rischio di riduzione di valore dell’investimento per l'ipotesi in cui l’investitore intenda vendere i propri titoli prima della scadenza.


Consorzio Patti Chiari - Metodo di calcolo del VaR - Scelta esclusiva del Consorzio Patti Chiari - Trasferimento sugli investitori del rischio di eventuali errori - Esclusione

La scelta del metodo scientifico di calcolo del VaR, cui affidare le valutazioni prodromiche all’adempimento dell'obbligo informativo nei confronti degli investitori, è scelta esclusiva del Consorzio Patti Chiari, scelta che non può trasferire sugli investitori il rischio di eventuali errori provenienti da soggetti terzi ed estranei ad ogni rapporto con gli investitori medesimi. Il metodo RiskMetrics per la misurazione del VaR non è del resto menzionato nell'opuscolo messo a disposizione dal Consorzio Patti Chiari e, quindi, non è in alcun modo entrato a far parte della promessa resa dal consorzio agli investitori e potrà tutt'al più rilevare come attendibile metodo di calcolo ove le parti non lo abbiano contestato.


Consorzio Patti Chiari - Impegno del consorzio in ordine al verificarsi di una probabilità evidenziata da specifico indicatore - Obbligo di tenere la medesima condotta in presenza di indicazioni negative ma di oscillazioni comunque verificatesi - Sussistenza

L'assunzione di un impegno con riferimento al verificarsi di una probabilità, evidenziata da uno specifico indicatore (nel caso specifico il VaR), non esime dall’obbligo di tenere la medesima condotta quando, pur risultando negativo l’indicatore probabilistico, la circostanza si verifichi in concreto nella realtà. (Nel caso specifico, il tribunale ha ritenuto che se fosse emersa in concreto una significativa variabilità del prezzo di mercato non registrata dall’indicatore probabilistico, ugualmente il Consorzio Patti Chiari avrebbe dovuto delistare il titolo e informare l'investitore)


Consorzio Patti Chiari - Prevedibilità del default di alcuni titoli - Non univocità degli indicatori - Informazione dell'oscillazione di prezzo - Necessità

In tema di prevedibilità del default, se è del tutto condivisibile la valutazione in ordine alla non univocità degli indicatori ai fini della riconoscibilità del rischio di default, deve comunque ritenersi sussistente l'obbligo assunto dall'intermediario (nel caso di specie Consorzio Patti Chiari) avente ad oggetto non solo l'informazione sul rischio di default, ma anche l'informazione sul rischio di oscillazione di prezzo e di conseguente diminuzione di valore del titolo sul mercato finanziario, ciò ai fini della valutazione della perdita per l'ipotesi che il risparmiatore intenda vendere il titolo prima della scadenza.

Se l’oscillazione di prezzo e l’allargamento del differenziale Bid-Ask non sono sufficienti indicatori esaustivi del rischio di default del titolo acquistato dall'investitore, gli stessi integrano comunque adeguata prova del rischio di oscillazione di prezzo. Inoltre, l’eventualità che detto rischio non sia stato riscontrato da altri indicatori (nel caso specifico il VaR), non vale di per sé ad escludere la responsabilità del Consorzio Patti Chiari, in quanto il fatto che un indicatore probabilistico non abbia rilevato l’aumento del rischio di mercato non esenta comunque il consorzio dall’obbligo di prendere atto dell’aumento del rischio di oscillazione del prezzo che si sia in effetti verificato e dall'assumere le condotte conseguenti in ordine alla revisione della lista di titoli “sicuri”. (Nel caso specifico, il tribunale ha ritenuto che CPC avrebbe dovuto delistare il titolo dopo il crollo del prezzo e l’evidente allargamento del differenziale Bid-Ask, atteso che uno dei due rischi che il consorzio si proponeva di evitare per i “propri” investitori (ovvero il rischio di oscillazione del prezzo del titolo) si era in effetti verificato.


Consorzio Patti Chiari - Alta esperienza dell'investitore - Scelta di titoli con buoni rating e valutazione di mercato - Elemento sintomatico di scelta di investimenti sicuri

Il fatto che i titoli acquistati dall'investitore nell'ambito della diversificazione degli investimenti appartenessero tutti al novero dei titoli “garantiti” da Patti Chiari ed il fatto che nonostante l’alta esperienza in materia finanziaria riferita in sede di profilatura l'investitore avesse scelto esclusivamente titoli con ottimi rating e valutazioni di mercato (“rating in linea o superiore a quello dello Stato italiano”) costituisce elemento sintomatico dell’intenzione dell’investitore di impiegare i denari in modo sicuro e ciò non solo con riferimento al rischio default, ma anche con riferimento al rischio di perdita di valore dovuta a oscillazioni di prezzo.

(Massima a cura di redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)


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