Trattamento del credito da restituzione vantato dalla Simest S.p.a. quale soggetto gestore del Fondo Rotativo pubblico
Pubblicato il 19/02/18 00:00 [Doc.4271]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare - Giudice Dott. Claudio Tedeschi - Ordinanza 26.10.2017

Segnalazione a cura dell' Avv. Anna Maria Mirenzi

Il finanziamento agevolato concesso dalla Simest Spa per lo sviluppo delle attività produttive a valere sul Fondo Rotativo pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81 è sussumibile nella previsione dell'art. 1 del D. lgs. n. 123/98.

Il credito da restituzione vantato dalla Simest Spa quale soggetto gestore del Fondo Rotativo pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81 è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98.

Il credito da restituzione del finanziamento di natura pubblicistica concesso all'impresa beneficiaria a valere sul Fondo Rotativo Pubblico, tramite un soggetto terzo abilitato, gode del privilegio generale previsto dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/98, nelle ipotesi in cui la beneficiaria è tenuta alla restituzione del finanziamento a seguito di condotte ad essa addebitabili e quindi anche in ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di finanziamento.

Massima a cura dell'Avv. Gianluigi Iannetti


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