Omesso versamento delle ritenute: ogni membro di Cda è responsabile
Pubblicato il 20/02/18 08:19 [Doc.4280]
di Redazione IL CASO.it


Per l'ordinaria amministrazione è competente il singolo componente, come nel caso del dovere che insorge per le somme trattenute dalle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

Può rispondere del reato di omesso versamento delle ritenute ciascun componente del consiglio di amministrazione di una società poiché, disponendo di poteri di firma libera e disgiunta, può autonomamente adempiere all'obbligazione tributaria a prescindere dalla suddivisione interna di specifiche competenze. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 2741 del 23 gennaio 2018.

I fatti
Tre amministratori di una srl, indagati per il reato di omesso versamento delle ritenute (ex articolo 10-bis, Dlgs 74/2000) operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società per un ammontare complessivo di circa 169mila euro nell'anno di imposta 2014, hanno impugnato in Cassazione l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecco aveva disposto il sequestro preventivo dei beni in loro disponibilità?, per un ammontare corrispondente al profitto del reato.

In particolare, hanno lamentato (anche):
l'erronea estensione della responsabilità all'intero consiglio di amministrazione, quando l'unico artefice dell'omesso versamento sarebbe stato il legale rappresentante, presidente del Cda, che le aveva, da solo, certificate e dichiarate
l'erronea applicazione dell'articolo 10-bis, Dlgs. 74/2000, poiché il Tribunale aveva riscontrato la sussistenza dei gravi indizi di reato dalla pura e semplice dichiarazione di sostituto di imposta.
La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi e ha chiarito che "… la norma incriminatrice non richiede l'identità soggettiva tra il sottoscrittore della certificazione/dichiarazione e l'autore dell'omissione…" (Cassazione, n.2741/2018).

Osservazioni
I giudici di legittimità hanno esaminato il tema della responsabilità del componente del consiglio di amministrazione della società? (nel caso in esame) di capitali per l'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, certificate e dichiarate dal presidente del consiglio. A tale riguardo, hanno escluso che è obbligato al versamento delle ritenute solo colui che le ha certificate e/o dichiarate.
La certificazione delle ritenute (ovvero la loro dichiarazione), infatti, rileva solo quale fatto qualificante l'oggetto materiale della condotta omissiva (le ritenute, appunto), non essendo richiesta dal tenore letterale dell'articolo 10-bis, Dlgs 74/ 2000, l'identità soggettiva tra il sottoscrittore della certificazione/dichiarazione e l'autore dell'omissione.

E tale conclusione trova conferma anche in considerazione dello scollamento tra il "termine lungo", penalmente rilevante ex articolo 10-bis, Dlgs 74/2000, e quello "ordinario/periodico" (il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione della retribuzione) previsto dall'articolo 18, Dlgs 241/1997. Con la conseguenza che il reato di omesso versamento delle ritenute si consuma alla data di scadenza del "termine lungo" previsto dal citato articolo 10-bis (quello fissato per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell'anno precedente) e, quindi, "… penalmente responsabile dell'omesso versamento e? il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del 'termine lungo' previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dal fatto che ricoprisse o meno tale carica al momento della presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta ovvero della sottoscrizione e del rilascio delle certificazioni ai sostituiti…" (Cassazione, sezioni unite, n. 37425/2013).

Una volta stabilito che, di certo, rispondeva del reato il legale rappresentante della società, la Corte ha verificato la sussistenza di un titolo di responsabilità anche per gli altri due amministratori.
A tale riguardo ha evidenziato l'inesistenza a loro carico dell'obbligo indiscriminato di impedire la consumazione del reato, confermando la stessa conclusione anche in relazione ad un singolo settore di specifica competenza, eventualmente attribuito a un componente del consiglio di amministrazione.
In una società? a responsabilità? limitata, nella quale la gestione ordinaria e? affidata a più? persone disgiuntamente, infatti, ciascun amministratore e? autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società? (ex articoli 2475, comma 3, e 2257, cc). Il pagamento dell'obbligazione tributaria, quindi, costituisce atto giuridico che qualunque amministratore può? compiere validamente, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto.

A maggior ragione se dall'esame degli atti di causa, emerge che:
il riparto interno di competenze, effettuato con delibera assembleare, non prevede limitazioni, ne? esclude il potere di ciascun amministratore, titolare del "potere di firma libera e disgiunta", di compiere atti di ordinaria amministrazione di qualsiasi genere, anche estranei allo specifico settore tecnico di competenza
tale suddivisione interna di competenze non limita la capacita? del singolo amministratore di compiere atti giuridici estintivi delle obbligazioni, anche perché al presidente del consiglio di amministrazione non è stata conferita alcuna specifica delega tributaria.
Di conseguenza, a parere della Corte, i singoli componenti del consiglio di amministrazione non sono chiamati a rispondere del reato omissivo ex articolo 40, cpv, cp, e dunque quali garanti dell'adempimento altrui, "… bensi? quali destinatari diretti dell'obbligo di versamento…" (Cassazione, n. 2741/2018).

Ciò in quanto, da una parte, "la divisione di compiti ha natura esclusivamente organizzativa e interna e non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società? (art. 2475-bis, c.c.) che spetta a ciascun amministratore in quanto tale…", dall'altra, non ha alcuna rilevanza, ai fini della limitazione della responsabilità? omissiva, il fatto che i singoli amministratori non abbiano mai amministrato la società? in modo paritetico e congiunto.

La Corte ha riscontrato, infine, la ricorrenza delle condizioni necessarie per confermare il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli amministratori. In particolare, ha chiarito che, mentre per un giudizio di colpevolezza relativo ai fatti antecedenti alla modifica apportata (dall'articolo 7, Dlgs 158/15) all'articolo 10-bis, Dlgs 74/2000, e? richiesta la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non essendo sufficiente la sola dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (modello 770), tuttavia, per la sussistenza del fumus commissi delicti, ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo per equivalente, è sufficiente anche la sola dichiarazione o altri elementi, purché? il giudice di merito ne fornisca motivazione adeguata, non sindacabile in Cassazione se non per violazione di legge ex articolo 325, comma 1, cpp (Cassazione, 48591/2016). E ciò si è verificato nella fattispecie esaminata, dove il giudice del riesame ha ritenuto che l'indicazione e la produzione da parte del pm di alcune certificazioni estrapolate a campione fosse elemento più? che sufficiente per desumere la sussistenza indiziaria del reato di omesso versamento contestato ai tre amministratori della società.
Romina Morrone
pubblicato Venerdì 16 Febbraio 2018
fonte: www.fiscooggi.it


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