La regolare notifica all'acquirente fa fede anche per il cessionario
Pubblicato il 24/02/18 00:00 [Doc.4287]
di Redazione IL CASO.it


La Corte suprema conferma che il principio espresso riguardo all'emanazione di un atto impositivo trova applicazione anche con riferimento al termine decadenziale previsto per il ruolo

La tempestiva notifica della cartella di pagamento all'obbligato principale, nel termine previsto dall'articolo 25, Dpr 602/1973, impedisce la decadenza dal diritto alla riscossione anche nei confronti di condebitori solidali cui l'atto non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, consentendo all'agente della riscossione di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine stabilito ex lege.
Così ha concluso la Corte suprema, con l'ordinanza del 1° febbraio 2018, n. 2545, ritenendo, quindi, giuridicamente irrilevante la notifica della cartella al coobbligato d'imposta successivamente al termine decadenziale.

La vicenda processuale
Con sentenza del 23 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto nel merito l'appello proposto da una società per azioni avverso la sentenza n. 7679/6/15 della Ctp di Napoli che ne aveva, invece, dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento Irap, Ires, Iva, relativa all'anno di imposta 2007.
La Ctr ha osservato, in particolare, che pur dovendosi dichiarare ammissibile il ricorso introduttivo della lite, lo stesso era infondato nel merito con riguardo all'eccezione di decadenza ex articolo 25, Dpr 602/1973.
La società contribuente impugnava per cassazione la sentenza di secondo grado, deducendo - ex articolo 360, primo comma, n. 3, cpc - la violazione/falsa applicazione dell'articolo 25 richiamato.

La pronuncia della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di impugnazione proposto dalla società contribuente, rigettandone il ricorso.
La Corte ha dato seguito all'orientamento giurisprudenziale che "«Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017, Rv. 644935 - 01)".

Secondo il giudice di legittimità, quindi, il principio espresso con riguardo all'emanazione di un atto impositivo trova applicazione anche con riferimento al termine decadenziale previsto per la notifica della cartella di pagamento dall'articolo 25, Dpr 602/1973 "…al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato…", per la chiara espressione disgiuntiva "o" utilizzata dalla norma.
Tra l'altro, l'equiparabilità dell'atto della riscossione a quello impositivo, con riguardo al termine decadenziale, era stata in precedenza già affermata dalla stessa Corte nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi. In proposito, la Cassazione (pronunce n. 27005/2007 e n. 1463/2016), per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, ha ritenuto applicabile la disciplina sulla prescrizione di cui all'articolo 1310, primo comma, cc - benché si tratti di decadenza e non di prescrizione - stabilendo che la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento, come anche della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti della moglie co-dichiarante.

La sentenza in commento, quindi, supera la netta distinzione tra l'istituto della decadenza e quello della prescrizione che opera in ambito civilistico, ritenendo, invece, che prevalga la specialità della materia tributaria, che disciplina un'attività di diritto pubblico, come tale procedimentalizzata da norme proprie come l'articolo 25, primo comma, Dpr 602/1973.
Nel caso di specie il termine decadenziale è stato rispettato nei confronti dell'obbligato principale cedente l'azienda cui le obbligazioni fiscali de quibus si riferiscono. Essendo, invece, la società ricorrente cessionaria e, quindi, coobbligata, secondo la Corte di cassazione "…deve affermarsi giuridicamente irrilevante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata alla ricorrente, quale coobbligata d'imposta, successivamente al termine decadenziale de quo".
Sapia Rutigliano
pubblicato Martedì 20 Febbraio 2018


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