La "rottamazione" dei ruoli supera l'esame della Corte costituzionale
Pubblicato il 22/02/18 08:35 [Doc.4293]
di Redazione IL CASO.it


La procedura non è discriminante e non favorisce gli enti che hanno optato per il sistema di riscossione mediante ingiunzione, modalità non contemplata dalla normativa in esame
Con la sentenza n. 29 del 14 febbraio 2018 la Corte costituzionale ha espresso un primo giudizio di legittimità sul Dl 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016), relativo alla definizione agevolata dei ruoli ("rottamazione").

Si tratta della procedura volta all'estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione con il pagamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, degli interessi legali e della remunerazione del servizio di riscossione, beneficiando dell'esonero del pagamento di sanzioni, interessi di mora e di altre somme aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura previdenziale.

In data 9 febbraio 2017, la Regione Toscana ha depositato ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale, perché ha ritenuto i disposti degli articoli 6 e 6-ter del suddetto decreto legge in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, sostenendo la violazione dell'autonomia tributaria regionale e la creazione di disparità tra le regioni.

La prima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla giunta regionale ha avuto a oggetto l'articolo 6, commi 1 e 10, nella parte in cui il legislatore ha previsto la "rottamazione" di tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione, senza distinzione fra tributi statali e regionali. In aggiunta, fra le esclusioni della definizione agevolata riportate al comma 10, non sono stati considerati i ruoli attinenti ai tributi di competenza regionale affidati agli agenti della riscossione.

Nel ricorso si contestava, pertanto, la violazione della podestà legislativa regionale in materia di tributi propri, prevista dall'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione.
La stessa Regione ha, inoltre, sostenuto che le disposizioni impugnate violerebbero anche l'articolo 119, primo e secondo comma della Costituzione, in quanto la procedura di rottamazione ha determinato una riduzione delle entrate regionali, senza la previsione di adeguati meccanismi di ristoro o compensazione, pregiudicando il corretto esercizio delle attribuzioni regionali e l'autonomia finanziaria dell'ente.

La seconda questione di legittimità affrontata dall'organo di garanzia costituzionale era attinente all'articolo 6-ter del decreto legge su menzionato, nella parte in cui il legislatore ha operato una discriminante fra Regioni che utilizzano per la riscossione coattiva l'affidamento del ruolo all'agente della riscossione regolato dal Dpr 602/1973, e Regioni che hanno optato per l'ingiunzione fiscale prevista dal Regio decreto 639/1910. A questi ultimi enti è stata riconosciuta la facoltà di non aderire alla definizione agevolata, mentre la stessa possibilità è stata preclusa alle Regioni che si sono affidate a Equitalia, in quanto non hanno potuto opporsi alla richiesta di rottamazione dei ruoli relativi a tributi di loro spettanza.
Si contestava, pertanto, la lesione dell'articolo 3 della Costituzione a seguito dell'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento riservata agli enti, che hanno scelto la riscossione coattiva mediante affidamento del ruolo.

Nella sentenza in commento, la Consulta ha rigettato entrambe le eccezioni sollevate dall'ente ricorrente, ritenendole non fondate.
In relazione alla prima questione di legittimità, l'organo di garanzia costituzionale ha chiarito che le disposizioni impugnate non erano principalmente dirette a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, ma si inserivano in una riforma di sistema avente a oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie e omogenee per tutti gli enti interessati.
Gli stessi giudici hanno spiegato che "in questa prospettiva ... ... non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche imposte "proprie" delle Regioni, come lamenta la ricorrente, atteso che, sul piano formale, non si giustificherebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria, e, sul piano sostanziale ne deriverebbe la necessità di moltiplicare l'emissione dei ruoli in relazione ai differenti tipi di imposte, con un appesantimento operativo e incompatibile con la finalità perseguita di migliorare la razionalità e la efficienza del sistema".
Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e, di conseguenza, non sussiste la lamentata lesione delle competenze regionali in materia di autonomia finanziaria.

Per quanto concerne le mancate misure compensative e la ricaduta lesiva sullo sviluppo delle attribuzioni regionali, la Corte non riteneva fondata la questione per la mancanza di prove e di stime sulla diminuzione del gettito dei tributi regionali, generati dalla procedura agevolata.

In ultimo, con riferimento alla seconda questione di legittimità, l'organo di garanzia costituzionale, riprendendo quanto già argomentato precedentemente, ha ribadito che l'ambito della riforma prevista dal Dl 193/2016, era limitato al sistema di riscossione mediante ruoli. Pertanto, il sistema della riscossione a mezzo ingiunzione rimane estraneo alla riforma posta in essere dal decreto legge.
I giudici, nel dichiarare la non fondata anche della seconda questione, hanno concluso che: "il diverso trattamento dei due metodi di riscossione non comporta, quindi, alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, né sotto il profilo della disparità di trattamento, attesa la loro differenza strutturale proprio sul punto qualificante dell'intervento legislativo, né sotto quello della ragionevolezza".

Antonio Orlando
pubblicato Mercoledì 21 Febbraio 2018
fonte: www.fiscooggi.it


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