Spese prededucibili della procedura fallimentare e privilegio ex art.2770 c.c. nella procedura esecutiva intrapresa o proseguita dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del debitore
Pubblicato il 26/02/18 00:00 [Doc.4305]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2018. Giudice Laura De Simone.

Distribuzione del ricavato nell'esecuzione forzata immobiliare - Spese prededucibili della procedura fallimentare intervenuta ai sensi dell'art. 41 TUB - privilegio ex art.2770 c.c. - Esclusione
In sede di distribuzione nell'esecuzione forzata immobiliare proseguita dal creditore fondiario ex art.41 TUB non sono collocabili in privilegio ai sensi dell'art.2770 c.c. le spese del curatore, del difensore della curatela intervenuto nel procedimento e la quota parte delle spese generali della procedura fallimentare, poiché non sono spese di giustizia strumentali all'espropriazione

Distribuzione del ricavato nell'esecuzione forzata immobiliare - Spese prededucibili della procedura fallimentare intervenuta ai sensi dell'art. 41 TUB - privilegio ex art.2770 c.c. - Esclusione
Le spese sostenute dalla Curatela in funzione della procedura fallimentare, nell'interesse generale dei creditori sono prededucibili in sede concorsuale ma in sede esecutiva non sono assistite dal privilegio di cui all'art.2770 c.c. in favore della Curatela intervenuta ex art. 41 TUB, in quanto non strettamente pertinenti all'esecuzione forzata


Provvisorietà della distribuzione delle somme operata in sede esecutiva nell'esecuzione forzata immobiliare iniziata o proseguita dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del debitore

Esecuzione forzata immobiliare iniziata o proseguita dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del debitore - distribuzione delle somme operata in sede esecutiva - provvisorietà
La distribuzione delle somme disposta ai sensi degli artt. 598 e 512 c.p.c. in ipotesi di fallimento del debitore esecutato ha carattere provvisorio, non derogando la normativa speciale del TUB alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, per cui è in sede fallimentare che si procede a determinare definitivamente la massa attiva e la massa passiva, conteggiando nella massa attiva il bene oggetto di esecuzione e nella massa passiva tutte le spese sostenute dalla curatela anche per intervenire nell'esecuzione forzata.


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