Denunzia ex art. 2409 c.c.: sindacato sugli atti gestori e rapporto con le impugnazioni delle delibere dell'assemblea e del C.d.A.
Pubblicato il 26/02/18 00:00 [Doc.4306]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Giorgio Barbieri e Gaetano Anzani

Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. per sospetto di gravi irregolarità nella gestione di una società - Sindacato giudiziale sugli atti gestori - Controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione - Ammissibilità - Controllo sul merito delle decisioni gestorie in termini di convenienza ed opportunità - Esclusione.
Il controllo dell'Autorità Giudiziaria ex art. 2409 c.c. è di legalità e regolarità della gestione e non si estende al merito (convenienza e opportunità) delle decisioni degli amministratori.

Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. per sospetto di gravi irregolarità nella gestione di una società - Rapporto dell'istituto con le impugnative delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione - Non sovrapponibilità o alternatività.
Lo strumento del ricorso ex art. 2409 c.c. non costituisce una tutela sovrapponibile o alternativa a quella che può essere ottenuta con l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci (ex art 2377 c.c.) e del consiglio di amministrazione (ex art. 2388, quarto comma, c.c.).


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