La nozione di 'gruppo di imprese' e di 'concordato di gruppo' in attesa della Riforma
Pubblicato il 05/03/18 00:00 [Doc.4331]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Dott. Andrea Monagnini

Nell'ambito del codice civile, il "gruppo di società" costituisce oggetto di un riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, insito nell'art. 2497 c.c. e segg., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento.

All'atto della crisi d'impresa, il riferimento al "gruppo" può pertanto ritenersi fondato in quanto correlato all'istituto desumibile dalla suddetta disciplina - della direzione e del coordinamento tra società -, per modo da potersi propriamente discorrere di "gruppo" in quelle (sole) dinamiche in cui una di tali società (la capogruppo) esercita la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre, ne consegue che il (vero) concordato di gruppo non corrisponde alla fattispecie nella quale l'unitarietà della proposta e del piano sia intervenuta all'interno di una situazione di crisi gestita da parte di singole società, mediante forme di aggregazione di distinto segno sostanzialmente limitate a (meri) conferimenti di beni e all'accollo di debiti.


© Riproduzione Riservata