Legittimazione del curatore ad impugnare il sequestro per equivalente delle somme in giacenza sul conto corrente della procedura, compito del giudice di bilanciare i contrapposti interessi
Pubblicato il 05/03/18 00:00 [Doc.4332]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca - Impugnazione - Oggetto del sequestro - Somme in giacenza sul conto corrente della procedura derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari - Legittimazione del curatore - Sussistenza

Il curatore è legittimato all'impugnativa del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca (nella specie per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), nel caso in cui oggetto del sequestro siano le somme in giacenza sul conto corrente della procedura concorsuale derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari, con l'avvertenza tuttavia che il giudice del gravame deve apprezzare nel caso concreto il diritto e l'interesse del curatore fallimentare all'impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme fallimentari, da un lato, ed alla specialità delle norme penali dall'altro, formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi anche tenuto conto del principio della prevenzione.


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