Apertura di credito e rimesse solutorie, CMS e produzione parziale degli estratti conto
Pubblicato il 06/03/18 00:00 [Doc.4341]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Antonio Tanza

APPELLO L'AQUILA - Sentenza n. 5/2018 pubbl. il 08/01/2018 - RG n. 355/2010 Repert. n. 5/2018 del 08/01/2018

Apertura di credito - conto corrente - Ripetizione degli addebiti illegittimi - Prescrizione dell'azione - Natura solutoria delle rimesse - Onere a carico della parte che solleva l'eccezione - art. 2697 c.c - Rigetto dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca - Mancanza di indicazione dei pagamenti con funzione solutoria

E' onere dell'istituto di credito, ex art. 2697 c.c., che ha eccepito la prescrizione di individuare nell'ambito delle rimesse dell'attore correntista quelle che, avendo funzione solutoria, determinavano il decorso del termine prescrizionale, in virtù dei noti principi evidenziati con funzione nomofilattica dalle SS.UU. 24418/2010. La banca ha, infatti, l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza dell'eccepito termine prescrizionale.

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con rinvio al c.d. "uso piazza" - 1284 c.c. -Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate

In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. "uso piazza" e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale - In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S e le valute -

Apertura di credito - conto corrente - imputazione ex art. 1194 c.c.- inammissibilità
L'art. 1194 c.c. può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui il credito soddisfatto sia certo, liquido ed esigibile, requisiti insussistenti nelle ipotesi del conto corrente bancario prima della sua chiusura.

Apertura di credito - conto corrente - produzione parziale degli estratti conto - 2697 c.c. -irrilevanza
La mancanza degli estratti conto di alcuni periodi del rapporto di conto corrente non inficia nel complesso la domanda relativa alla ripetizione delle appostazioni indebite effettuate sulla base delle clausole contrattuale ritenute invalide, in quanto la limitata mancanza documentale non impediva, nè rendeva inattendibile la dimostrazione delle appostazioni a credito e a debito riportate nel conto corrente, nè, quindi, rende inattendibile la ricostruzione effettuata da un CTU ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili.
La mancanza degli estratti conto di alcuni periodi, peraltro, non costituisce pregiudizio delle ragioni della banca, ma anzi va a sicuro detrimento del correntista che, onerato di dimostrare quali fossero gli addebiti di interessi e CMS effettuati sulla scorta di pattuizioni invalide, non riesce ad assolvere l'onere che ex art. 2697 c.c. gli incomba nell'ambito dell'esperita azione di ripetizione dell'indebito (ex multis di recente Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017) limitatamente agli indebiti riportati negli estratti conti periodici mancanti.


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