Concordato preventivo con continuità aziendale e finanziamenti prededucibili
Pubblicato il 12/03/18 00:00 [Doc.4367]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dei Dottori Renato Bogoni e Marella Chiapetti

Tribunale Pordenone, 26 gennaio 2018, Pres. Tenaglia, Rel. Bolzoni.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Requisiti - Fattispecie

Sussistono valide ragioni per autorizzare l'impresa che abbia presentato domanda di concordato con continuità aziendale a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 3, l.f. nel caso in cui vi sia la necessità di mantenere in attività l'azienda, non solo in considerazione del consistente numero di dipendenti occupati, ma anche ragione del fatto che il complesso aziendale mantiene il proprio valore solamente tutelando la continuità, laddove la cessazione della produzione e dunque delle vendite porterebbe in brevissimo tempo la clientela a rivolgersi ad altre imprese del settore con conseguente immediata grave perdita di valore dell'attivo patrimoniale anche in danno dei creditori.


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