Azienda, definizione, circolazione e trasferimento
Pubblicato il 12/03/18 00:00 [Doc.4369]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Luca Caravella

Tribunale Napoli Nord, ordinanza 28 dicembre 2018 - G. des. A.S. Rabuano.

Azienda - Definizione - Circolazione e trasferimento elementi - Presupposti.
La ricostruzione dogmatica del concetto di azienda, di beni aziendali, deve procedere tramite la necessaria applicazione dei principi che governano il diritto di proprietà e d'impresa indicati nell'art. 41 Cost. rappresentati dalla libertà d'iniziativa economica privata, utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana, che devono essere coordinati secondo un giudizio assiologico e tramite la tecnica del bilanciamento. Secondo l'orientamento esposto si deve distinguere tra azienda, che è il complesso di beni in senso proprio di cui all'art. 2555 cod. civ. e che ai sensi dell'art. 810 c.c. sono le cose che possono formare oggetto di diritti, e il patrimonio aziendale che comprende i contratti, i debiti e i crediti, di cui agli artt. 2558, 2559, 2560 cod. civ.
Sul piano letterale, le disposizioni in esame fanno riferimento a contratti, crediti e debiti come elementi esterni all'azienda tuttavia alla stessa collegati da una relazione di strumentalità ovvero di inerenza. Quindi, deve escludersi che il legislatore preveda il trasferimento dei contratti inerenti all'azienda concependoli come elementi indefettibili della stessa e al fine di garantirne l'immutabilità nella vicenda circolatoria, l'art. 2558 cod. civ. ha la funzione di tutelare l'iniziativa economica dei privati limitando il trasferimento ai soli beni aziendali, cioè alle cose che possono formare oggetto di diritti, ed evitando di vincolare necessariamente l'imprenditore acquirente alle scelte gestionali del suo dante causa, tramite l'automatica cessione dei contratti inerenti all'azienda. Sul piano dell'analisi assiologica si può concludere che il legislatore ha riconosciuto prevalenza alla tutela della libertà di iniziativa economica delle parti rispetto all'esigenza di garantire la capacità produttiva dell'azienda corredata dagli elementi, in particolare i contratti, che costituiscono il patrimonio aziendale. Tale ricostruzione è diretta a tutelare l'iniziativa economica privata consentendo, in particolare, alla parte acquirente l'individuazione e la selezione dei beni essenziali per l'esercizio dell'impresa, escludendo, pertanto, un concetto unitario di azienda, come bene autonomo distinto dai beni che la compongono, che implicherebbe il trasferimento automatico e diretto di tutti gli elementi che ne fanno parte. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Sequestro ex art. 670 c.p.c. - Restituzione azienda - Fumus boni iuris - Insussistenza.
Sulla base dell'interpretazione sistematica degli artt. 2558, 2559, 2560 cod. civ., per cui gli elementi estranei all'azienda ma facenti parte del patrimonio aziendale e che possono essere ricompresi in una vicenda circolatoria fondata solo su un titolo negoziale, la Curatela del fallimento della cedente potrà avere diritto alla restituzione solo dei beni che erano originariamente nella disponibilità della società fallita con esclusione, quindi, di tutti gli elementi, rappresentati da beni acquistati da altre società, contratti, crediti e debiti inerenti all'azienda che sono il risultato dell'esercizio dell'attività di impresa di queste ultime. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).


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