Gli oneri di costruzione godono del privilegio di cui all'art. 2752 c.c.
Pubblicato il 19/03/18 00:00 [Doc.4433]
di Redazione IL CASO.it


Permesso di costruire - Oneri di costruzione - Prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sussistenza

Il contributo sul costo di costruzione consiste in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali, in quanto il prelievo non si basa, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall'insediamento di un nuovo edificio ma sull'incremento di ricchezza immobiliare determinato dall'intervento edilizio; poiché la pretesa del comune ha natura di prestazione patrimoniale imposta per ragioni di pubblica utilità, è dunque preferibile la riconduzione dell'onere di costruzione alla categoria dei tributi.


Privilegi - Legge per la finanza locale - Rinvia a legge specifica istitutiva della singola imposta - Esclusione

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, c.c., va precisato che l'espressione «legge per la finanza locale», non rinvia ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011.


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