Il creditore fondiario non può agire esecutivamente contro la procedura di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa
Pubblicato il 23/03/18 17:00 [Doc.4460]
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Tribunale di Macerata - Sezione Esecuzioni immobiliari - G.E. Dott.ssa Tiziana Tinessa - ord. 14 marzo 2018

Esecuzione forzata - pignoramento immobiliare - mutuo fondiario - credito fondiario - società cooperativa - procedura di liquidazione coatta amministrativa - opposizione all'esecuzione - fondatezza - improcedibilità dell'esecuzione individuale.

Ai sensi dell'art. 3 L. 17 luglio 1975 n. 400, dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, sui beni ricompresi nella liquidazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche se tale facoltà è prevista da leggi speciali in deroga al disposto dell'art. 51 L.fall. (R.D. n. 267/1942). In particolare, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. - norma che si riferisce, testualmente, alla sola fattispecie del fallimento -, sicché l'esecuzione individuale da quest'ultimo promossa nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa deve essere dichiarata improcedibile (Nella specie, G.E. ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa da una procedura di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa immobiliare contro un istituto bancario che aveva notificato pignoramento immobiliare ed instato per la vendita di un bene facente parte del compendio immobiliare della procedura medesima, dichiarando improcedibile l'esecuzione promossa dalla banca e concedendo a quest'ultima il termine di sessanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito).

Autore: Avv. Vincenzo Ruggiero
Segnalatore: Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 51 e 195 e ss. l.fall. (R.D. n. 267/1942); art. 41 TUB (d. lgs. n. 385/1998); art. 3 L. 17 luglio 1975, n 400, art. 615 c.p.c.

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