Legge anti usura e sospensione dei termini in procedure esecutive a carico del terzo datore di ipoteca
Pubblicato il 26/03/18 00:00 [Doc.4466]
di Redazione IL CASO.it



Esecuzione forzata - Sospensione dei termini processuali - Art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44 - Applicazione - Procedure esecutive a carico del terzo datore di ipoteca - Esclusione

La sospensione dei termini processuali relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, prevista dall'art. 20, comma quarto, l. 23 febbraio 1999, n. 44, si applica esclusivamente ai procedimenti esecutivi pendenti nei confronti dei soggetti richiedenti, o nel cui interesse siano stati richiesti l'elargizione o i il mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge, e dall'art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108, con la conseguenza che essa non trova applicazione nei procedimenti esecutivi azionati contro il terzo datore di ipoteca.

Esecuzione forzata - Sospensione dei termini processuali - Art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44 - Accertamenti del Giudice dell'esecuzione - Contenuto

Rientra nella competenza del Giudice dell'esecuzione, il quale abbia ricevuto il provvedimento favorevole di cui all'art. 7-bis l. 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 20, comma quarto, della medesima legge, l'accertamento che il provvedimento riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio a cario del beneficiario, e quindi l'eventuale rilievo che non esiste un processo esecutivo azionato contro quest'ultimo, nonché l'accertamento che sia in corso o debba iniziare a decorrere un termine all'interno del processo esecutivo in ordine al quale il provvedimento possa dispiegare i suoi effetti.


© Riproduzione Riservata