Inibizione alla banca della segnalazione in CAI del nominativo dell'emittente l'assegno sequestrato
Pubblicato il 26/03/18 00:00 [Doc.4467]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Udine 16 marzo 2018 R.G. n.1120/2018
Segnalazione e massima a cura dell'Avvocato Roberto Cianci
Provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte - Inibizione alla banca della segnalazione in CAI - Ammissibilità
E' ammissibile il divieto alla banca di procedere al preannunciato inserimento nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia (CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) del nominativo dell'emittente di assegno bancario rimasto impagato poiché precedentemente sottoposto a sequestro giudiziario.
(Nella specie, la banca trattaria aveva preteso la prova del pagamento dell'assegno manifestando, in caso contrario, il proprio intendimento di comunque avviare la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 386 del 1990 nonostante il titolo fosse rimasto insoluto a causa del provvedimento cautelare in precedenza eseguito presso i suoi sportelli).
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