Apertura del concordato con versamento della cauzione mediante finanziamento bancario
Pubblicato il 28/03/18 00:00 [Doc.4476]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Cauzione per le spese di procedura - Dichiarazione di volersi avvalere di finanziamento bancario - Apertura del concordato - Omesso deposito - Valutazione di fattibilità economica

A fronte di una dichiarazione resa dalla impresa proponente di volersi avvalere di finanziamento bancario per provvedere, nei ristretti termini di legge, al deposito della somma ritenuta necessaria a garantire il pagamento delle spese della procedura, la richiesta del tribunale di munirsi di una dichiarazione d'obbligo da parte dell'istituto bancario prescelto è da ritenersi del tutto coerente al compito riservato al giudice della delibazione della proposta di concordato dall'art. 162 legge fall., che consiste anche nel valutarne la fattibilità economica escludendo l'ammissibilità del concordato in caso di manifesta inidoneità del piano a soddisfare, sia pure in percentuale ridotta, i crediti nel rispetto dei termini previsti.


Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 05-02-2018, n. 2729

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
omissis
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
omissis
Rilevato che:
1. In data 28 settembre 2013 la società SCM Group s.r.l. ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società (*) s.r.l. in qualità di sua creditrice.
2. A seguito della contestuale proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanzata dalla (*) s.r.l. e depositata, con ricorso, sette giorni prima dell'udienza, Il Tribunale di Teramo ha richiesto alla società la produzione di una dichiarazione d'obbligo di una banca disposta a finanziare (almeno nella misura del 20 %) le spese della procedura e la riduzione del valore di stima degli immobili offerti ai creditori, perchè presumibilmente non corrispondente in eccesso a quello reale.
3. Preso atto della mancata ottemperanza da parte della società istante a tali richieste, il Tribunale di Teramo, in data 15 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo e ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento.
4. La (*) s.r.l. ha proposto, dinanzi alla Corte d'appello de L'Aquila, reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento.
5. Sono rimasti contumaci i creditori, mentre ha chiesto il rigetto del reclamo la Curatela.
6. In accoglimento del reclamo, la Corte d'appello ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento ritenendo inammissibili entrambe le richieste avanzate dal Tribunale. Nella parte motiva la Corte ha dichiarato, in via preliminare, che il controllo sulla fattibilità economica del concordato preventivo può essere eseguito nei limiti di una assoluta, manifesta inettitudine del piano a soddisfare, sia pure minimamente, i creditori chirografari in un tempo ragionevole. La prima richiesta, secondo la Corte di appello, è da ritenersi pertanto inammissibile perchè, ai sensi della L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4, la valutazione sulle spese della procedura può essere effettuata solo nella fase di ammissione al concordato. Per quanto riguarda la seconda richiesta il giudizio effettuato dal Tribunale oltrepassa, secondo la Corte di appello, i limiti della fattibilità economica, per estendersi a una valutazione relativa alla inattendibilità della stima, non ammessa nella fase del procedimento di competenza del Tribunale.
7. Propone ricorso per cassazione la Curatela del fallimento della (*) s.r.l. affidandosi a due motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva.
8. Si difende con controricorso la società (*) s.r.l..
9. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182 quinquies, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella circostanza che la richiesta di contrarre il finanziamento per il pagamento delle spese della procedura è stata avanzata dalla debitrice stessa.
10. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160, 161 e 162, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio perchè la Corte d'appello non ha preso in considerazione le ragioni che hanno spinto il Tribunale a non concedere l'autorizzazione all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ragioni che dimostrano l'abuso dello strumento del concordato preventivo.

Ritenuto che:
11. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, dopo la pronuncia n. 1521 del 2013 delle Sezioni Unite Civili, che, in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. 1^ n. 9061 del 7 aprile 2017).
12. La stessa controricorrente ha rilevato che il controllo del tribunale sulla fattibilità del piano concordatario "si articola in tre momenti: completezza e congruità logica della relazione del professionista, compatibilità delle modalità attuative del piano con norme inderogabili di legge (cd. fattibilità giuridica); non manifesta inidoneità del piano a soddisfare in qualche misura i crediti nel rispetto dei termini previsti (cd. fattibilità economica).
13. Nella specie la proposta di concordato afferma che la società intende avvalersi di finanziamento di istituto di credito per il fine, da considerarsi primario, di adempiere al deposito della somma ex punto 4 L. Fall., art. 163, comma 2, che sarà determinata con il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo.
14. La L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4, prevede che con il decreto di ammissione al concordato il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro cui il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice.
15. Appare evidente quindi che, stante la dichiarazione, sopra citata, della società istante di volersi avvalere di finanziamento bancario per provvedere, nei ristretti termini di legge, al deposito della somma ritenuta necessaria a garantire il pagamento delle spese della procedura, la richiesta del tribunale di munirsi di una dichiarazione d'obbligo da parte dell'istituto bancario prescelto è da ritenersi, contrariamente a quanto ha fatto la Corte di appello, del tutto coerente al compito riservato al giudice della delibazione della proposta di concordato dalla L. Fall., art. 162, che consiste anche nel valutarne la fattibilità economica escludendo l'ammissibilità del concordato in caso di manifesta inidoneità del piano a soddisfare, sia pure in percentuale ridotta, i crediti nel rispetto dei termini previsti.
16. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso restando assorbito il secondo. Consegue la cassazione della sentenza della Corte di Appello de L'Aquila che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello de L'Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018.


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