Le spese sostenute per esporre il proprio marchio sulle auto da corsa costituiscono spese di rappresentanza
Pubblicato il 28/03/18 00:00 [Doc.4479]
di Redazione IL CASO.it


Si tratta di un'iniziativa volta ad accrescere il prestigio e l'immagine della società e a potenziarne lo sviluppo, senza finalità direttamente connesse all'incremento delle vendite

Le spese sostenute per esporre il proprio marchio sulle auto da corsa costituiscono spese di rappresentanza se la società produttrice di macchinari per l'industria casearia non prova (anche) la propria diretta aspettativa di ritorno commerciale. Lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 5187 del 6 marzo 2018.

I fatti
Con avviso di accertamento emesso ai fini Ires, Iva e Irap 2006, l'Agenzia delle entrate ha recuperato, come spese di rappresentanza (ammesse in deduzione per un terzo nell'anno in cui sono state sostenute e, per quote costanti, nei quattro successivi, ex articolo 108 Tuir), i costi che una srl, produttrice di macchinari per l'industria casearia, ha sostenuto in relazione a un contratto stipulato con altra società per gli inserti della propria denominazione sociale sulle autovetture utilizzate in corse automobilistiche. La contribuente aveva ritenuto, invece, che tali spese potessero essere comprese tra quelle di pubblicità e che, quindi, fossero interamente deducibili.

Dello stesso avviso i giudici di merito, secondo i quali, al fine di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità, era rilevante l'elemento della gratuità caratteristico delle prime. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha ascritto alla seconda categoria le spese in questione:
sia poiché il contratto per la diffusione del marchio stipulato con la società pubblicitaria era a titolo oneroso
sia perché la concreta modalità di svolgimento delle operazioni di marketing consentiva di concludere che la scelta del mezzo utilizzato dalla contribuente per propagandare il proprio marchio e la propria immagine era coerente ed efficace.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 108, comma 2, Tuir, e la Corte lo ha ritenuto manifestamente fondato, dando seguito al proprio consolidato orientamento, secondo il quale, "in tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, … il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità anche strategica, degli obiettivi…" (Cassazione, ordinanza n. 5187/2018).

Osservazioni
I giudici di legittimità hanno precisato che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite (Cassazione n.16812/14), mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (Cassazione, pronunce nn. 27482/2014, 21977/15, 3087/2016, 8121/2016 e 988/2018).

Dando continuità alla propria giurisprudenza, la Corte ha qualificato le spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza.

In particolare, nella fattispecie al loro esame, i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato l'errore nel quale era incorsa la Commissione regionale non effettuando la necessaria valutazione sulla differenza ontologica e funzionale fra le due tipologie di spesa e limitandosi a evidenziare la difficoltà di individuare il nesso causale fra iniziative pubblicitarie e il ritorno commerciale.
Il giudice di merito, infatti, non era riuscito a spiegare come fosse possibile desumere, dalla semplice apposizione del marchio della società sulle vetture da corsa, la tipologia dei prodotti commercializzati (macchinari per l'industria casearia) al fine dell'accrescimento dell'utenza e del volume di affari (in senso conforme, per il marchio di una società produttrice di macchinari e impianti destinati all'industria della ceramica sulla vettura da corsa del pilota, Cassazione n. 31039 e n. 31042 del 2017).
Al riguardo, la Corte ha qualificato come spese di rappresentanza i costi di sponsorizzazione non idonei a generare una "diretta aspettativa di ritorno commerciale" o perché l'attività non era funzionalmente o logicamente collegata con il mercato di riferimento del soggetto sponsorizzato (Cassazione n. 25100/2014), ovvero perché era di ammontare non congruo rispetto alle dimensioni e ai ricavi dello sponsor (Cassazione n. 13525/2009).

Senza dire degli ulteriori errori. Il primo è dato dall'aver valorizzato alcuni aspetti, quale quello della onerosità del contratto e della esistenza di prestazioni corrispettive, che non sono richiesti dalla norma fiscale. Vero è che sul piano del diritto civile la giurisprudenza ha definito il contratto di sponsorizzazione come un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, che ha per causa l'utilizzazione a fini promozionali, dell'attività, del nome o di un prodotto marcato, dell'immagine, del soggetto sponsorizzato, dietro pagamento di un corrispettivo (solitamente) in denaro (Cassazione n. 24065/11). Tuttavia, sul piano fiscale, la deducibilità dei relativi costi, viene valutata alla luce dei principi di effettività e inerenza (ex articolo 109, commi 1 e 5, Tuir) e, per il quantum, facendo riferimento agli elementi distintivi caratterizzanti ciascuna delle due tipologie di spesa.

L'altro errore è nell'aver assunto, in modo assertivo, che il contenuto del contratto tra le due società ha avuto a oggetto proprio un'attività qualificabile come "pubblicità", trascurando di considerare la cospicua elaborazione giurisprudenziale sul punto che, invece, ha posto l'accento discretivo, a fini fiscali, tra pubblicità e rappresentanza nella diretta aspettativa di un ritorno commerciale ragionevolmente riconducibile all'impresa (Cassazione nn. 21977/2015 e 8116/2016).
E su quest'ultimo elemento, infatti, il giudice di secondo grado non solo non si è soffermato, ma neppure ha dato atto della circostanza che la società contribuente non aveva allegato né provato la propria diretta aspettativa di ritorno commerciale riconducibile all'apposizione del marchio sulle vetture.

Inoltre, l'onere della prova non gravava sull'amministrazione ma sulla società, tenuta a dimostrare tale aspettativa sulla base di elementi concreti e oggettivi (Cassazione, nn. 27482/2014, 16596/2015, 21977/2015 e 3087/2016). Compito del giudice di merito, nella specie non adempiuto, era invece di procedere a una verifica rigorosa, in fatto, della effettiva finalità delle spese e della diretta imputabilità alla promozione delle vendite (Cassazione n.988/2018).

Romina Morrone
pubblicato Lunedì 26 Marzo 2018
fonte: www.fiscooggi.it


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