Beneficiari di trust non sono litisconsorzi necessari in azione revocatoria se non titolari di diritti sui beni
Pubblicato il 28/03/18 09:00 [Doc.4483]
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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio separato non integra una posizione di diritto soggettivo attuale dei beneficiari.
I beneficiari del trust non sono legittimati passivi dell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni del trust, quando non sono titolari di diritti attuali su questi beni.

Decisione: Sentenza n. 19376/2017 Cassazione Civile - Sezione III

Classificazione: Civile

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Massima: I beneficiari del trust non sono legittimati passivi dell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni del trust, quando non sono titolari di diritti attuali su questi beni. Oltre al debitore, unico legittimato passivo è il trustee, in quanto «unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto», nonché soggetto capace di agire ed essere citato in giudizio ai sensi dell'art. 11 della Convenzione adottata a L'Aja il 10 luglio 1985 ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Osservazioni.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che la finalità dell'istituzione del trust coincideva in parte con quella già realizzata con la costituzione del fondo patrimoniale ed era quella «di tenere i beni conferiti indenni dalle proprie vicende personali e di conseguenza rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori».

Giurisprudenza rilevante.
Cass. 2043/2017
Cass. 25478/2015

Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 25-03-2018

Art. 2901 - Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Permalink al Testo Integrale: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985
Vigente al: 25-03-2018

Art. 11
Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

Permalink al Testo Integrale: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-10-16;364!vig=


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