Revoca del patrocinio a spese dello Stato: se pronunciata in sentenza, si impugna con appello
Pubblicato il 05/04/18 00:00 [Doc.4499]
di


C.g.a., sentenza 28 marzo 2018 n. 177 (Pres. De Nictoli, est. Immordino)

PROCESSO AMMINISTRATIVO - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REVOCA - IMPUGNAZIONE - CON APPELLO E NON CON OPPOSIZIONE
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce la causa, va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002,)


Precedente citato
Cass. Pen., sez. VI-2, sentenza 13 aprile 2016 n. 7191
Revoca dell'ammissione al patrocinio resa unitamente e nel corpo della sentenza - Impugnazione - Appello - Necessità - Erronea proposizione di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione - Inammissibilità - Fondamento.
La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170 del d. P.R. n. 115 del 2002, sicché, ove quest'ultima procedura sia stata erroneamente instaurata, il ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento va dichiarato inammissibile attesa l'inammissibilità dell'intero procedimento.



FATTO e DIRITTO
1. Innanzi al Tar di Palermo, con ricorso del 5.12.2016, l'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza del Comune di Termini Imerese di ingiunzione al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile realizzato dalla stessa abusivamente ed acquisito al patrimonio del Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, nonché il risarcimento danni.

2. Il ricorso era affidato a due motivi:

- con il primo ci si doleva della falsa applicazione dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 380/2001, il quale tra le sanzioni applicabili per la mancata demolizione dell'immobile abusivo non prevede che l'amministrazione che ha acquisito, a titolo gratuito, al proprio patrimonio l'immobile per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, possa chiedere un canone per l'uso senza legittimazione dello stesso immobile;

- con il secondo si lamentava che il citato art. 31 non contemplerebbe la possibilità per l'amministrazione di trarre un beneficio patrimoniale o pretendere il risarcimento del danno per occupazione sine titulo del manufatto. E ciò in quanto all'amministrazione sarebbe stato conferito un potere sanzionatorio e non risarcitorio, fine invece asseritamente perseguito dal provvedimento impugnato.

3. Con la sentenza in epigrafe il Tar ha declinato la propria giurisdizione sul presupposto che il bene - realizzato abusivamente e già acquisito, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, al patrimonio del Comune a seguito dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione, rientra nel patrimonio disponibile del Comune, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla lite vertente sul pagamento di somme per occupazione sine titulo. Contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, il Tar ha revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già pronunciata in via provvisoria dall'apposita Commissione. Alla revoca ha fatto seguito l'invito alla ricorrente, notificato il 01.07.2017, al pagamento del contributo unificato per l'importo di euro 650,00, inizialmente non versato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.

4. La sentenza del TAR Palermo n. 1617/2017, forma ora oggetto di appello parziale, limitatamente al capo che ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

L'appello è affidato ad un unico articolato motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 136 del T.U. sulle spese di giustizia, sotto il profilo che sarebbe stata disposta la revoca del beneficio del gratuito patrocinio fuori dai casi previsti dalla legge.

5. In punto di rito, il Collegio ritiene corretto l'azionato rimedio dell'appello per contestare il capo di sentenza che ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio.

Dal complesso quadro normativo e dalla elaborazione della giurisprudenza emergono, in astratto, tre possibili rimedi azionabili:

- l'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 170 t.u. spese di giustizia (Cass. civ., sez. I, 23.6.2011 n. 13807);

- il ricorso al capo dell'ufficio giudicante (Cass. civ., sez. I, 17.10.2011 n. 21400);

- l'appello al giudice superiore (Cass. civ., VI, 13.4.2016 n. 7191).

Quale che sia la soluzione nel processo civile, quella che meglio si attaglia al processo amministrativo è la terza: la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ. n. 7191/2016 cit.).

Infatti il rimedio del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non si addice ai connotati del processo amministrativo, dove i compiti monocratici sono tassativi e in genere soggetti a controllo collegiale (v. decreti cautelari monocratici, decreti monocratici di estinzione del processo), e non si rinvengono viceversa casi di atti collegiali sottoposti al controllo del giudice monocratico.

A sua volta l'opposizione ex art 170 t.u. spese di giustizia riguarda le questioni di quantum del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (anche per le spettanze dei difensori che patrocinano davanti alla giustizia amministrativa).

Invece la revoca del beneficio del gratuito patrocinio attiene all'an del beneficio e rientra tra le statuizioni di merito della sentenza, soggette ad appello davanti allo stesso giudice amministrativo.

6. Nel merito, l'appello è fondato.

Il gratuito patrocinio è stato concesso all'odierna ricorrente dall'apposita Commissione a causa della precaria situazione economica della stessa, disoccupata ed a carico del marito il quale per l'anno 2015 ha percepito e dichiarato un reddito annuale di euro 5.031,0.

Secondo quanto dispone l'art. 136, comma 2, del t.u. sulle spese di giustizia, la revoca dell'ammissione al beneficio, concesso in via provvisoria dalla competente Commissione, deve avvenire con "decreto" del magistrato "se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave".

Nel caso di specie non ricorre nessuno di tali due presupposti, su cui in effetti la sentenza non motiva, limitandosi a disporre la revoca del beneficio quale effetto della reiezione del ricorso.

Non risulta, invero, documentato un mutamento della situazione reddituale della ricorrente, o comunque non se ne dà conto nella motivazione della sentenza appellata.

Né risulta che la ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, tanto non desumendosi dalla pronuncia in rito, che si limita a dichiarare il difetto di giurisdizione, senza alcuna motivazione circa la mala fede o la colpa grave della ricorrente nell'avere proposto il giudizio.

In considerazione di quanto fin qui osservato l'appello va accolto e la sentenza impugnata va annullata nella parte in cui revoca l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.

7. Per quanto attiene alla liquidazione del compenso al difensore, la causa va rimessa al giudice di primo grado, in quanto la competenza ad effettuare la liquidazione definitiva spetta al giudice che definisce il grado di giudizio (in termini Cons. St., IV, 6.11.2012, n. 5626, ord.).

8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua la sentenza, con rinvio al Tar per la liquidazione del compenso professionale spettante al difensore della ricorrente per il primo grado di giudizio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore


© Riproduzione Riservata