Accordi di ristrutturazione dei debiti: prededucibilità di finanziamenti e nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo
Pubblicato il 12/04/18 00:00 [Doc.4521]
di Redazione IL CASO.it


FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Irrilevanza - Fondamento

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, disposta dal comma 1, dell'art. 182 quater, l.fall., è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicché, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l'accordo, la prededucibilità consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo, insita nell'omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo (nella specie una fideiussione), stante l'ampiezza della previsione e la sua "ratio" compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del relativo credito.


Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2018, n. 2627

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

Svolgimento del processo
In accoglimento dell'opposizione proposta da Intesa San Paolo s.p.a., il tribunale di Livorno ammetteva la banca al passivo dell'amministrazione straordinaria di Lucchini s.p.a., in prededuzione, per crediti scaturenti da fideiussioni escusse e concesse in attuazione di un accordo di ristrutturazione omologato.
Considerava, per quanto in effetti rileva, che al momento dell'erogazione dei finanziamenti il piano di ristrutturazione era in corso di esecuzione, sicchè un eventuale rifiuto avrebbe posto la banca in situazione di inadempimento; e inoltre che l'operato dell'istituto finanziatore non era suscettibile di sindacato, a meno di aprire la strada verso una inammissibile discrezionalità sulla natura del credito e una interpretazione abrogativa della L. Fall., art. 182-quater.
Per la cassazione del decreto, la Lucchini s.p.a. in a.s. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La banca ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
1. I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, vanno esaminati unitariamente.
Rispettivamente la ricorrente deduce:
(1) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 182-quater, comma 1, perchè il tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione con specifico riferimento alla permanenza delle caratteristiche di fattibilità, ragionevolezza e idoneità del piano e dell'accordo omologato a garantire il risanamento dell'impresa;
(2) l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alle circostanze indicative della palese inattuabilità dell'accordo di ristrutturazione e della consapevolezza della banca circa una simile inattuabilità: circostanze rappresentate nella relazione dell'esperto asseveratore e costituite dagli enormi scostamenti rispetto al piano originario, con conseguente impossibilità di superamento tramite la conversione di parte del credito bancario in strumenti finanziari partecipativi.
2. I motivi sono infondati, anche se è opportuno integrare la motivazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Il carattere della prededucibilità, stabilito dal legislatore quanto ai crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato, è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella categoria suddetta.
La norma richiamata (art. 182-quater) postula che, una volta accertata la presenza di crediti del tipo indicato, la prededucibilità consegue senza che il tribunale abbia a svolgere una nuova verifica di funzionalità, in vero già insita nell'essere stato omologato l'accordo di ristrutturazione.
Difatti la condizione alla quale il legislatore ha subordinato la natura prededucibile dei crediti è la derivazione da finanziamenti, "in qualsiasi forma effettuati", la cui concessione sia stata contemplata dall'accordo. Donde, rispettando questa condizione, e omologato l'accordo, i finanziamenti restano annoverabili tra quelli esecutivi, e i crediti afferenti debbono essere ammessi in prededuzione senza bisogno d'altro.
In tal senso va fissato il principio di diritto rilevante in materia; principio col quale il decreto del tribunale di Livorno, al di là della motivazione spesa, si palesa comunque consonante.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 182-quater, comma 1, la ricorrente ascrive al tribunale di aver erroneamente applicato la norma a una fattispecie non corrispondente, stante che i finanziamenti in forma di rilascio di garanzie non potevano costituire atti di esecuzione del piano e dell'accordo di ristrutturazione.
Anche il terzo motivo è infondato.
La L. Fall., art. 182-quater, comma 1, nel prevedere la prededuzione per i crediti "derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, comprende qualunque tipologia di sostegno finanziario tesa a realizzare, nei fatti, una forma di finanziamento.
Ciò vuol dire che la norma è suscettibile di estensione a forme tecniche diverse da quelle tipiche del mutuo.
In particolare l'ampiezza della previsione e la ratio compensativa del rischio di credito per il finanziatore, volta a incentivare, con la prededucibilità, l'erogazione a sostegno dell'impresa, consentono di affermare che tra le ipotizzate forme tecniche di sostegno finanziario rientrino anche le garanzie fideiussorie.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
La mancanza di precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in ordine ai temi indicati induce a compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018.


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