Disturbi specifici di apprendimento: le regole attuative della detrazione
Pubblicato il 13/04/18 00:00 [Doc.4530]
di Redazione IL CASO.it


L'Agenzia delle entrate definisce l'oggetto e i requisiti per il riconoscimento del beneficio e indica quali sono gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici e informatici agevolati

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 6 aprile 2018, ha definito le modalità attuative della nuova detrazione Irpef relativa alle spese sostenute dai soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa).

La legge di bilancio 2018
È stata l'ultima legge di bilancio a introdurre, a partire dal 2018, a favore di minori o di maggiorenni con diagnosi Dsa, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere (cfr articolo 1, commi da 665 a 667, legge 205/2017 e nuova lettera e-ter, articolo 15, comma 1, Tuir - vedi "Disturbi specifici di apprendimento: istituita una nuova detrazione Irpef").

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse di familiari (con diagnosi Dsa) fiscalmente a carico.

Si ricorda che la disciplina dei disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico è dettata dalla legge 170/2010.

Le richiamate disposizioni della legge di bilancio hanno affidato all'Agenzia delle entrate il compito di stabilire, con proprio provvedimento, le modalità attuative necessarie per la fruizione della detrazione.

Il provvedimento XX aprile 2018
Con il LINKprovvedimentoLINK pubblicato oggi, quindi, vengono definiti, in particolare, i requisiti e gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici e informatici rilevanti per il riconoscimento della detrazione.

Requisiti
Per beneficiare della detrazione è necessario essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate (in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, legge 170/2010) che attesti per sé, ovvero per il proprio familiare (nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di un familiare a carico), la diagnosi di Dsa.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, sul quale va indicato il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici
Dopo aver chiarito quali sono i requisiti per beneficiare della detrazione, il provvedimento si sofferma sulla definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, il cui acquisto da parte dei soggetti con diagnosi di Dsa costituisce spesa detraibile.
In particolare, si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali, il provvedimento indica, a titolo esemplificativo:
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto
il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori
la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo
altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.
Nel novero dei sussidi tecnici e informatici, invece, rientrano le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.

r.fo.
pubblicato Venerdì 6 Aprile 2018


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