Iva applicata per errore e detratta: la Corte Ue risponde alla Lituania
Pubblicato il 14/04/18 00:00 [Doc.4539]
di Redazione IL CASO.it


Il procedimento riguarda una cessione esente e tuttavia tassata per la quale il cedente aveva emesso nuova fattura senza imposta non registrata e non contabilizzata, però, dall'acquirente

L'obbligo di rettificare le detrazioni Iva non spettanti, affermano i giudici europei, si applica anche nei casi in cui la detrazione inizialmente operata non fosse dovuta, ma spetta agli Stati determinare la data in cui sorge l'obbligo di regolarizzazione e il periodo per il quale viene effettuata, in conformità con i principi del diritto comunitario.

Il procedimento principale
La controversia trae origine da un'operazione di vendita di terreni edificabili, effettuata tra due società di diritto lituano.
La cessione era stata originariamente considerata dalle controparti come un'operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a fronte della quale il venditore aveva emesso fattura con Iva pagata e detratta dall'acquirente.

Tre anni dopo la vendita, la società venditrice ha ritenuto che la cessione del terreno in questione fosse in realtà un'operazione esente dall'Iva e, di conseguenza, ha proceduto all'emissione di una nuova fattura esente dall'imposta e all'invio di una nota di credito dell'importo originariamente fatturato. La stessa presentava, quindi, la dichiarazione Iva, relativa al periodo d'imposta in cui aveva emesso la nota di credito, modificata in tal senso e l'amministrazione finanziaria competente confermava la correttezza dell'operato del soggetto.

A seguito di verifica fiscale nei confronti dell'acquirente, l'Ispettorato nazionale delle imposte lituano accertava che il soggetto non aveva inserito nella propria contabilità né la fattura esente né la nota di credito. La società verificata riteneva, infatti, che il cedente non avesse il diritto di cambiare unilateralmente il valore imponibile dell'operazione, che l'acquirente continuava a ritenere come operazione imponibile ai fini Iva.
L'Ispettorato nazionale procedeva allora all'emissione di avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta indebitamente detratta oltre a sanzioni e interessi.

Le questioni pregiudiziali
Avverso tale decisione proponeva ricorso la società e la causa è giunta fino dinanzi alla Corte amministrativa suprema lituana, che ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva [2006/112 del Consiglio], debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica delle detrazioni previsto dalla direttiva 2006/112 non si applica ai casi in cui una detrazione iniziale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l'operazione in questione era un'operazione esente che riguardava la cessione di fondi.
2) Se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che:
a) l'IVA sull'acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell'amministrazione tributaria in base a cui la cessione in questione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, e/o
b) dopo la detrazione operata inizialmente dall'acquirente, il venditore dei terreni aveva emesso una nota di credito dell'IVA all'acquirente rettificando gli importi dell'IVA indicati (specificati) nella fattura iniziale.
3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, gli articoli 184 e/o 185 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l'operazione in questione era esente da IVA, l'obbligo del soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata.
4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2006/112 e, in particolare, gli articoli 179, da 184 a 186 e 250 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che gli importi rettificati dell'IVA a monte detraibile devono essere detratti nel periodo d'imposta in cui è sorto l'obbligo del soggetto passivo e/o il suo diritto di rettificare la detrazione operata inizialmente".

Il contesto normativo dell'Unione
In tema di imponibilità delle operazioni di cessione di terreni, l'articolo 12 della direttiva Iva 2006/112/Ce prevede che gli Stati membri possano considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, una cessione anche di un terreno edificabile.
Ai sensi del successivo articolo 135, le cessioni di fondi non edificati - diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui al citato articolo 12 - costituiscono operazioni esenti da Iva.
Inoltre, in tema di rettifica della detrazione, l'articolo 184 della stessa direttiva prevede che "la detrazione inizialmente effettuata è regolarizzata quando è superiore o inferiore a quella che il soggetto passivo aveva il diritto di esercitare". E inoltre, il successivo articolo 185 stabilisce che "la rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo".

Il diritto lituano
La legge nazionale del Paese baltico prevede la regola generale secondo cui se, dopo la presentazione della dichiarazione Iva, un soggetto ha "annullato l'acquisto di un certo importo dei beni acquistati, sono state ottenute ulteriori riduzioni del prezzo da parte del fornitore dei beni o servizi, o l'IVA da versare al fornitore di beni o servizi è diminuita per qualsiasi altra ragione, (…) e i suddetti importi dell'IVA a monte e/o dell'IVA all'importazione sono stati detratti, le detrazioni IVA devono essere rettificate".
Di conseguenza, la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta in cui diventano note le suddette circostanze, deve essere incrementata dell'imposta da versare all'amministrazione finanziaria.

Il giudizio della Corte sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale
Con le questioni in argomento, il giudice nazionale ha chiesto se l'articolo 184 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di rettificare la detrazione non spettante si applichi anche nei casi in cui la detrazione originariamente operata non potesse essere legittimamente effettuata, perché operazione esente.
Il giudice nazionale ha chiesto altresì se, ai fini della soluzione della prima questione, influisca il fatto che l'Iva relativa alla cessione sia stata regolarmente pagata e detratta a causa della erronea prassi delle autorità fiscali e che il cedente abbia inviato una nota di credito correttiva applicata sulla fattura originariamente emessa.

In primo luogo i giudici europei hanno osservato che, per come è formulato l'articolo richiamato, la sua applicazione non esclude a priori alcuna ipotesi di indebita detrazione, ma prevede esclusivamente un obbligo generale di regolarizzazione delle detrazioni dell'Iva.
In tal senso l'ipotesi per cui, come nella causa principale, la detrazione d'imposta è stata effettuata pur non sussistendo alcun diritto alla detrazione, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del citato articolo 184 per cui la rettifica deve essere operata quando la detrazione sia superiore a quella effettivamente spettante.
D'altro canto, hanno osservato gli eurogiudici, l'obbligo di regolarizzare l'Iva indebitamente detratta va di pari passo all'obbligo imposto a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure, legislative e amministrative necessarie a garantire che venga riscossa tutta l'Iva dovuta sul proprio territorio.
È per tale ragione che gli Stati membri sono tenuti a verificare le dichiarazioni dei soggetti passivi e tutti gli altri documenti pertinenti, e a rideterminare, se il caso, l'imposta effettivamente dovuta: tali verifiche risulterebbero vane se non fosse prevista la regolarizzazione delle detrazioni non spettanti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha sancito che l'articolo 184 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di rettificare le detrazioni Iva non spettanti si applica anche nei casi in cui la detrazione inizialmente operata non fosse originariamente dovuta, come nell'ipotesi in cui la transazione che ha dato luogo a tale detrazione si è rivelata esente ai fini Iva.

Con riferimento invece alla questione relativa alla regolazione dell'indebita detrazione, di cui agli articoli 187 e 188 della direttiva, i giudici hanno stabilito che tale meccanismo non si applica quando la detrazione è stata effettuata in assenza di un originario diritto alla detrazione, come nel caso di operazione di cessione di terreni.
Alla luce di tali considerazioni sono del tutto ininfluenti ai fini dell'inapplicabilità di tale procedura le circostanze che, da un lato, l'imposta sia stata pagata e detratta a causa della prassi scorretta dell'amministrazione fiscale e che, dall'altro, il cedente abbia inviato alla controparte una nota di credito correttiva della fattura originariamente emessa.

Sulla terza e quarta questione pregiudiziale
Le questioni pregiudiziali in argomento attengono le condizioni per la regolarizzazione dell'Iva.
In particolare, il giudice nazionale ha chiesto se, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l'operazione in questione era esente, l'obbligo del soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata.
Sebbene sul punto la Corte abbia affermato che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, il meccanismo di regolarizzazione dell'Iva non si applica, è stata fornita una risposta alle doglianze della società acquirente secondo cui il comportamento dell'amministrazione finanziaria, che ha corretto solo nel 2013 un'operazione effettuata nel 2007, sia stato contrario ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
I giudici della Corte di Giustizia europea hanno risposto alle questione de qua stabilendo che, nei casi in cui la detrazione iniziale dell'Iva non poteva essere operata, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l'obbligo di regolarizzazione della indebita detrazione e il periodo per il quale tale operazione viene effettuata, in conformità con i principi del diritto comunitario e spetta al giudice nazionale verificare il corretto rispetto di tali principi.

Il principio
Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato i seguenti principi:
"1. L'articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di adeguare le indebite detrazioni IVA di cui al presente articolo si applica anche nei casi in cui la detrazione originariamente operata non possa essere legalmente effettuata in quanto l'operazione che l'ha determinata è esente dall'IVA. D'altro canto, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di adeguamento delle detrazioni indebite dell'IVA previste in tali articoli non è applicabile in tali casi, in particolare in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui la detrazione dell'IVA inizialmente operata era ingiustificata perché si trattava di un'operazione di cessione di terreni esente da IVA.
2. L'articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che nei casi in cui la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non possa essere operata, spetta agli Stati membri determinare la data a partire dalla quale l'obbligo di regolarizzare l'indebita detrazione dell'IVA e il periodo per il quale tale regolarizzazione deve avvenire, conformemente ai principi del diritto dell'Unione, in particolare i principi della certezza del diritto e della fiducia legittima. Spetta al giudice nazionale accertare se, in un caso come quello di cui trattasi nella causa principale, tali principi siano rispettati".


Data della sentenza
11 aprile 2018

Numero della causa
C?532/16

Nome delle parti
Valstybin? mokes?i? inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos
contro
Akcin? bendrov? SEB bankas
Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 11 Aprile 2018


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