Non è nulla la notifica tramite raccomandata ar senza la qualifica di chi "ritira"
Pubblicato il 16/04/18 00:00 [Doc.4540]
di Redazione IL CASO.it


Per il contribuente che non ha comunicato di non risiedere nell'abitazione, corretta la procedura prevista per la consegna delle raccomandata "ordinaria" e non per gli atti giudiziari

In caso di notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, la raccomandata "informativa" con la quale viene data notizia al destinatario del deposito dell'atto nella casa comunale non è soggetta alla disciplina della legge 890/1982 ma soltanto a quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Così ha concluso la suprema Corte con l'ordinanza n. 6492 del 16 marzo 2018 ove si precisa che per la ritualità della notifica è, quindi, sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto da persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo invece da esso risultare la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.

La vicenda processuale
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria la pronuncia con la quale il giudice tributario di prime cure aveva rigettato il suo ricorso avverso cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento riguardante imposte dovute per il 1997 resosi definitivo per mancata impugnazione.
L'oggetto del contendere verteva sulla ritualità della notificazione dell'atto impositivo che il contribuente eccepiva essere avvenuta secondo modalità non regolari.

L'ufficio ribatteva che il messo notificatore, avendo trovato disabitata la casa presso la quale il ricorrente era domiciliato, aveva provveduto a depositare l'atto presso il Comune, ad affiggere, nella stessa data, la comunicazione di avvenuto deposito sulla porta dell'abitazione e a inviare la raccomandata "informativa", che risultava ricevuta il giorno successivo alla spedizione.
Proprio quest'ultima circostanza era contestata dall'interessato il quale deduceva di non aver mai ricevuto la raccomandata in questione eccependo, altresì, che l'affissione alla porta non era mai stata effettuata né preceduta da ricerche anagrafiche e, inoltre, che, a tutto voler concedere, non risultava la qualità della persona che aveva ritirato la raccomandata.

Il Collegio regionale calabro confermava il verdetto di prime cure con sentenza (n. 333/01/09 del 15 settembre 2009) che la parte privata gravava di ricorso in sede di legittimità, eccependo in diritto violazione e falsa applicazione di diverse norme del codice di rito civile in tema di notificazione.

La pronuncia della Corte
Il Collegio di legittimità, nel ricostruire la fattispecie, ha innanzitutto ricordato che, per costante insegnamento di legittimità, il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, nel comune di residenza dell'interessato, presso la casa di abitazione ovvero nel luogo in cui egli svolge la propria attività, "legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139".
Nel caso di specie, osservano i giudici di piazza Cavour, poiché il contribuente non aveva mai eccepito di non risiedere nell'abitazione ove il messo aveva tentato di effettuare la notificazione, era pertanto pienamente legittima la procedura di cui al citato articolo 140 cpc.
Con riguardo all'iter procedimentale previsto da quest'ultima norma, precisa l'ordinanza in commento, l'"informativa", con la quale l'agente notificatore dà notizia al destinatario del deposito dell'atto nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni della legge 890/1982, ma soltanto a quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.
Di conseguenza, "la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione".

Osservazioni
La disciplina positiva delle notificazioni è strutturata secondo puntuali regole procedurali il cui rispetto è finalizzato ad assicurare la piena conoscibilità dell'atto in capo al destinatario.
Se invero la conoscenza effettiva è garantita soltanto quando l'atto venga consegnato a mani proprie del destinatario, ai sensi dell'articolo 138 cpc, laddove tale risultato ottimale non sia possibile sono previste modalità attraverso le quali l'atto viene comunque reso disponibile all'interessato, realizzandosi la sua legale conoscibilità.

In particolare, in base all'articolo 139 cpc, quando non si realizza la prima ipotesi, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, presso "la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio", e viene eseguita mediante consegna di copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, ovvero, in mancanza di queste persone, al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto.
Nel caso in cui neppure questa modalità sia utilizzabile, per irreperibilità o per incapacità o rifiuto dei possibili consegnatari, trova applicazione il successivo articolo 140, a norma del quale l'ufficiale notificatore "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutti i descritti adempimenti sono essenziali per il completamento della notifica in parola, con la precisazione che la nullità della notificazione, a seguito del mancato compimento dell'affissione, non può essere dichiarata quando risulti la ricezione della raccomandata "informativa", che funge da atto sanante del vizio sotto il profilo del raggiungimento dello scopo (vedi anche Cassazione, pronunce nn. 29191, 19960, 19795, 9886 e 7329 del 2017).

L'ordinanza in commento precisa al riguardo che la verifica del corretto recapito della raccomandata de qua, che "non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice 'notizia' del deposito dell'atto stesso nella casa comunale", deve essere effettuata avendo come parametro normativo di riferimento la disciplina delle raccomandate "ordinarie" e non le regole delle raccomandate "per atti giudiziari" di cui alla legge n. 890/1982 (Cassazione, pronunce nn. 19626/2017, 19337/2017, 1165/2017 e 27479/2016).
Sul piano pratico, continua la Corte, ai fini del riscontro dell'idoneità del consegnatario a ricevere la raccomandata "informativa" è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'agente postale, mentre non occorre che constino né la qualità del consegnatario né la sua relazione con il destinatario, elementi che invece devono risultare dall'avviso di ricevimento di una raccomandata che contenga un atto notificato secondo le regole della legge 890/1982 (in questi termini, anche Cassazione, nn. 19337/2017, 7184/2016, e 26864/2014).
In definitiva, per la validità della notifica, è sufficiente che la consegna della raccomandata "informativa" sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (tra le innumerevoli, Cassazione, nn. 5178, 4275, 2549, 2475 del 2018 e nn. 28000, 27715, 23291 e 2100 del 2017).

Massimo Cancedda
pubblicato Mercoledì 11 Aprile 2018
fonte: www.fiscooggi.it


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