Responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile e responsabilità dei singoli soci
Pubblicato il 16/04/18 00:00 [Doc.4543]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Nicola Gaetano

Corte D'Appello di Milano n. 1691/2018 del 4.04.2018.

Società consortili - Responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile - Specialità della norma - Estensione al fidejussore o cessionario di credito del fornitore o subappaltatore - Esclusione - Responsabilità limitata costituita per l'esecuzione di opere pubbliche - Responsabilità dei singoli soci - Esclusione

L'art. 13 comma 2 della L. n. 109/94, applicabile al caso di specie ratione temporis, che ha esteso la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi, oltre che nei confronti dell'ente appaltante, anche dei subappaltatori e dei fornitori, è norma speciale che non può interpretarsi in modo estensivo ed applicarsi al fidejussore o cessionario di credito del fornitore o subappaltatore.

Non sussiste alcuna responsabilità dei soci della società consortile, ex art. 13, comma 2, L. n. 109/94, applicabile al caso di specie ratione temporis, per il solo fatto della loro costituzione a valle dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, sia perché non costituita da tutti i soci del raggruppamento e sia perché la causa consortile non può superare i principi e le regole fondamentali in materia di tipo sociale, con la conseguenza che in tema di società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione di opere pubbliche, risponde solo la società con il suo patrimonio e non i singoli soci.


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