Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 - Ammissibilità del ricorso congiunto dei coniugi
Pubblicato il 16/04/18 00:00 [Doc.4554]
di Redazione IL CASO.it


Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 - Ricorso proposto in via congiunta dai coniugi - indebitamento comune e regime di comunione legale - Ammissibilità

E' ammissibile che i coniugi affrontino con un'unica procedura di liquidazione lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune quando gran parte dell'indebitamento è comune e deriva da mutuo fondiario a garanzia del quale sono stati offerti beni di cui sono contitolari i due mutuatari, peraltro in regime di comunione legale.


Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 - il concetto di "debitore" può comprendere i componenti della "famiglia"

Il concetto di "debitore" di cui all'art.6 L.n.3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versi nella situazione rappresentata dalla norma, e questo per rispondere a ragioni di economia processuale, per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori.


Ricorso congiunto dei componenti della famiglia alle procedure di cui alla L.n.3/2012 e esdebitazione- giudizio di meritevolezza - disequilibrio finanziario incolpevole

Ai fini dell'esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria connessa all'imprevisto "familiare" ( ad esempio la malattia sopraggiunta dell'uno, la perdita di lavoo dell'altro).


Cessione volontaria del quinto e procedure di sovraindebitamento - gli atti di disposizione di crediti futuri non trascritti prevalgono se forniti di data certa e nei limiti del triennio

Con riguardo ai contratti di cessione del quinto dello stipendio e del TFR, il decreto di apertura della liquidazione "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento", con possibilità di applicazione analogica dell'art.2918 c.c. e prevalenza degli atti di disposizione di crediti futuri non trascritti sulla base della sola data certa nei limiti del triennio, così contemperandosi il favor per il ricorso alle procedure di sovraindebitamento e la necessità di non rendere per la generalità dei consumatori più difficoltoso l'accesso ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto.


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